Per dedurre dal reddito ai fini IRPEF l’assegno corrisposto all’ex coniuge occorre indicare in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi) il codice fiscale di quest’ultimo. In mancanza di indicazione, la deduzione non trova applicazione.

Ma come fare laddove non c’è codice fiscale da indicare, perché ad esempio l’ex coniuge è straniero e, quindi, ne è sprovvisto?

Al quesito ha dato soluzione l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 598 del 17 dicembre 2020.

Deduzione dell’assegno all’ex coniuge

E’ l’art.

10, comma 1, lett. c), del TUIR, a prevedere che sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.

La deduzione è ammessa fino a concorrenza del reddito complessivo del contribuente che eroga l’assegno ed è deducibile solo la parte dell’assegno destinato al mantenimento dell’ex coniuge e non anche per la quota parte destinata al mantenimento dei figli. Se il provvedimento del giudice non indica il dettaglio delle quote, l’importo si presume 50% per parte (vedi anche Assegno periodico all’ex coniuge: vademecum degli importi deducibili).

Assegno all’ex coniuge straniero: occorre richiedere il codice fiscale se non c’è

Come anticipato, per la deduzione occorre indicare in dichiarazione dei redditi, oltre l’importo corrisposto all’ex coniuge, anche il codice fiscale di quest’ultimo.

Con riferimento al quesito di cui in premessa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se sono si vuole perdere il diritto alla deduzione, occorre richiedere l’attribuzione di un codice fiscale per la ex coniuge “straniero”. Alla richiesta (debitamente motivata), occorrerà allegare anche la sentenza di divorzio.

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