Come per la vecchia IMU, anche per la nuova IMU (in vigore dal 1° gennaio 2020), viene considerato “assimilato” ad abitazione principale, con tutte le agevolazioni del caso, l’immobile assegnato all’ex coniuge a seguito di provvedimento del giudice.

Tuttavia, non sempre questa regola può trovare applicazione ed in questo articolo affrontiamo proprio questo aspetto.

L’esenzione IMU per abitazione principale: quando si applica?

Per espressa previsione normativa, anche per la nuova IMU, il legislatore prevede l’esenzione dal tributo per l’immobile qualificato come abitazione principale per il possessore ed il suo nucleo familiare, a condizione che tale immobile non rientri in una delle categorie catastali c.d. di lusso.

In altri termini, il fabbricato abitato deve appartenere ad una categoria catastale diversa da

  • A/1 (Abitazioni di tipo signorile);
  • A/8 (Abitazioni in ville);
  • A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

L’esenzione c’è anche per le c.d. “pertinenze” anche se nel limite massimo di tre ciascuna appartenente a categoria catastale C/2, C/6 e C7.

Se, ad ogni modo, l’immobile qualificato come abitazione principale appartiene ad una delle suddette categorie catastali, anche se non c’è esenzione IMU, sono previste agevolazioni (aliquota più bassa rispetto a quella ordinaria e detrazione di 200 euro).

L’immobile assegnato all’ex coniuge: quando c’è assimilazione ad abitazione principale?

Dobbiamo però ricordare quando un fabbricato può considerarsi ai fini IMU “abitazione principale” e, quindi, godere delle predette agevolazioni.

Secondo il legislatore:

“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto   edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Lo stesso legislatore individua, poi dei casi in cui il fabbricato può essere “assimilato” ad abitazione principale e, dunque, godere degli stessi benefici. Tra questi vi rientra:

“la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.

Secondo la predetta definizione, pertanto, si può considerare abitazione principale, la casa familiare in cui continua ad abitare l’ex coniuge dopo la separazione. Tuttavia, a tal fine è necessario che:

  • l’assegnazione della casa all’ex coniuge risulti dal provvedimento del giudice;
  • l’ex coniuge che continua a vivere nell’ex casa familiare sia anche quello a cui il giudice ha assegnato i figli della coppia.

Ne consegua, quindi, che ad esempio non può esserci assimilazione in assenza di figli nella coppia oppure quando, ad esempio, la casa è assegnata all’ex moglie ed i figli all’ex marito oppure viceversa.

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