Il Dl 50/2022 (il cosiddetto Decreto Aiuti) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio. Il decreto contiene disposizioni urgenti per contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina; nonché alcune misure a favore delle famiglie in difficoltà economica per far fronte all’impennata dei prezzi di questi mesi. Il provvedimento più discusso in questi giorni è sicuramente il bonus 200 euro a favore dei cittadini con un reddito sotto i 35 mila euro; ma il decreto prevede anche altre importanti misure, come, appunto, il nuovo bonus autotrasportatori.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus autotrasportatori nel dl Aiuti, cos’è e a chi spetta?

Come già detto in apertura, il decreto Aiuti è stato da poco pubblicato in gazzetta ufficiale.

Fra i tanti provvedimenti in esso contenuti, è stato istituito anche un nuovo bonus autotrasportatori. Si tratta di un credito d’imposta per far fronte all’eccezionale incremento del costo del carburante.

Il bonus sarà pari al 28 per cento delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l’acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore.

In particolare, questo bonus spetta a:

  • alle imprese aventi sede o stabile organizzazione in Italia;
  • esercenti le attività di trasporto ai sensi dell’articolo 24 – ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise.

l credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti annuali, pari a 250 mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi e 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributivi compensabili in F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Il bonus autotrasportatori, secondo quanto si legge all’interno del decreto stesso, “non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto”.