Con il debutto dell’assegno unico, a marzo 2022, spariscono una serie di prestazioni in essere tra cui l’assegno nucleo familiare per figli a carico. In dettaglio, da marzo 2022, sono aboliti:

  • il premio alla nascita o all’adozione (c.d. bonus mamma domani)
  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori
  • gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili
  • l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè)
  • le detrazioni fiscali (di cui all’art. 12 TUIR) per figli fino a 21 anni.

L’assegno unico figli a carico

L’assegno unico, ricordiamo, è corrisposto, dietro presentazione di apposita domanda all’INPS:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni in capo al quale è soddisfatta una o più delle seguenti condizioni:
    • frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea
    • svolge un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolge il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Arretrati ANF (assegno nucleo familiare)

Come anticipato in premessa, l’assegno unico sostituisce, tra l’altro, l’assegno nucleo familiare per i figli (ANF). Tuttavia, in merito nulla si perde per gli eventuali arretrati di quest’ultima prestazione. Ci riferiamo, quindi, agli ANF spettanti fino a febbraio 2022 e non eventualmente ancora goduti.

A questo proposito, l’INPS, nella Circolare n. 34 del 28 febbraio 2022, precisa che la domanda ANF può essere presentata anche in un momento successivo, essendo previsto per legge che i lavoratori che rientrano tra i beneficiari possono presentare la richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Ricordiamo, che la domanda ANF andava presentata annualmente al sostituto d’imposta. La decorrenza della prestazione era dal 1° luglio dell’anno al 30 giugno dell’anno successivo.

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