La sanatoria delle cartelle ogni giorno che passa si trasforma ed evolve in campo di novità. Neanche fosse un’ultima versione del famoso cartoon Pokemon dove con aggiornamenti continui i soggetti si “evolvevano” a versione superiore. Non che cambi qualcosa nel provvedimento, che ormai è definito. È solo che spulciando la normativa introdotta nella Legge di Bilancio emergono sempre nuove cose e, quasi sempre, in peggioramento rispetto a ciò che sembrava dovesse essere il vantaggio per i contribuenti. Per esempio, pare che il problema adesso potrebbe riguardare le omesse dichiarazioni.

Un paletto ulteriore a una sanatoria che rispetto alle ipotesi iniziali, inizia a somigliare sempre meno al condono.

Un lettore ci chiede

“Mi chiamo Giulio e ho un quesito da porvi che riguarda la tanto discussa sanatoria delle cartelle. Non ho ben capito se godrà della cancellazione automatica di alcune vecchie cartelle di Equitalia. Sono debiti che ho maturato a seguito di mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi di molti anni fa. Se non erro ho due cartelle che fanno riferimento all’IRPEF non versata e che invece avrei dovuto versare. In breve, tutto dipende dal fatto che non sapevo di essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi per colpa della indennità di disoccupazione che avevo percepito. Credevo di essere esonerato dalla dichiarazione avendo un reddito da lavoro dipendente inferiore a 8.000 euro, per via del mio lavoro stagionale nel settore alberghiero. Solo che anche la disoccupazione che prendevo dall’INPS, generando il secondo CUD dell’anno, andava indicato nel 730. Essendo se non erro cartelle sotto i 700 euro cadauna, adesso mi verranno cancellate?”

 

Cartelle esattoriali tra cancellazione, stralcio e sanatoria delle irregolarità

sanatoria cartelle

La cancellazione delle cartelle riguarda sostanzialmente solo quelle che fanno riferimento a debiti maturati e non pagati con le Agenzie Fiscali, le Amministrazioni dello Stato e gli Istituti di Previdenza statali.

In pratica i debiti con l’Agenzia delle Entrate rientrano, come quelli verso l’INPS, le Prefetture, l’Agenzia del Territorio e così via dicendo. Per quelle di Comuni e Regioni invece, ecco lo stralcio. E si tratta di una cancellazione ridotta alle sole sanzioni e ai soli interessi per ritardata iscrizione a ruolo o mora. Per il nostro lettore quindi, la parte della sanatoria che interessa è la cancellazione, essendo debiti fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Se le cartelle a cui fa riferimento lui sono diventate tali entro il 2015 e se di importo inferiore a 1.000 euro rientrerebbero nella cancellazione. Ma va detto che l’importo della cartella deve essere considerato al lordo di interessi, spese e sanzioni per poter calcolare il rientro nella soglia fino a 1.000 euro. Nella risposta usiamo il condizionale poiché potrebbe non essere così facile vedersi cancellare le cartelle. Infatti tra i requisiti per rientrare nella cancellazione, nel caso di violazioni tributarie, si parla di dichiarazioni effettivamente presentate e in maniera valida.

Le cartelle che nascono da mancate o non valide dichiarazioni

Leggendo tra le righe della sanatoria così come è stata introdotta nella Manovra, per le violazioni tributarie come potrebbero essere considerate quelle nate da dichiarazioni reddituali, sembra esserci un paletto ulteriore. Si parla infatti di dichiarazione validamente presentata. Significa di fatto che le cartelle che derivano da mancate dichiarazioni o da dichiarazioni non valide, non verranno cancellate. Un vincolo ulteriore che restringerebbe, se davvero è così, il campo della sanatoria delle cartelle. Usare l’ipotetico è d’obbligo, in attesa che escano le circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. E forse nemmeno le circolari faranno chiarezza. Serviranno le risposte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alle FAQ dei contribuenti.

Le violazioni tributarie e cosa dice la Legge di Bilancio 2023

Solo per le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e sui debiti tributari, si può pagare 1/18 del minimo edittale di riferimento per le sanzioni.

Oltre naturalmente a pagare l’imposta evasa ed eventualmente gli interessi dovuti. E poi, ecco la possibilità di rientrare pagando in 8 rate trimestrali in scadenza il 31 marzo 2023 e poi ogni 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre. Con l’aggiunta di interessi di mora pari al 2% annuo. Va sottolineato che per le violazioni tributarie si intendono quelle provenienti da dichiarazioni valide presentate da ciascun contribuente. Infatti se cancellazione e stralcio, o anche la rottamazione sono le misure più importanti, anche le irregolarità commesse sino al 31 ottobre 2022 potranno essere sanate. Si tratta di una quarta parte della sanatoria delle cartelle che può tornare utile a quanti hanno commesso errori in sede di dichiarazione.