Una recente nota dell’Ispettorato del Lavoro ha fatto chiarezza sul rapporto tra il regime sanzionatorio previsto per i casi di lavoro irregolare e sugli interventi a chiamata.

È quanto previsto dalla nota n. 856 del 2022 di aggiornamento del vademecum per il lavoro sommerso.

Le delucidazioni rese dall’Ispettorato del Lavoro sottolineano che anche le persone fisiche possono essere sanzionate in modo analogo ai datori di lavoro per il lavoro nero.

L’INL coglie l’occasione per fare una panoramica sulle irregolarità che danno luogo al regime sanzionatorio.

La sanzione scatta anche nei confronti delle persone fisiche che ricorrono all’utilizzo dei lavoratori impiegati tramite Libretto di Famiglia per prestazioni occasionali.

Libretto di Famiglia: quali sono le attività comprese nello strumento?

Con il Libretto di Famiglia il soggetto committente (l’utilizzatore) può remunerare solamente le seguenti prestazioni di lavoro occasionale:

  • attività di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane;
  • lavori domestici, tra cui lavori di pulizia e di giardinaggio,
  • attività svolte dagli steward negli impianti sportivi;
  • ripetizioni private.

Gli utilizzatori ed i prestatori possono comunicare i dati legati alla prestazione di lavoro occasionale mediante il servizio Contact Center, intermediari con delega e patronati.

Lavoro nero: quando scatta la maxi sanzione?

Il chiarimento dell’Ispettorato del Lavoro è giustificato e la nota non lascia alcun dubbio. La maxi sanzione tipica del lavoro nero o irregolare scatta verso il privato che si avvale di prestatori di lavoro occasionale, che svolgono l’attività di autista e di chef.

La sanzione scatta in tutti i casi di lavoro irregolare ed è proporzionata in rapporto alle caratteristiche del comportamento illecito.

Sono previste sanzioni di importo fino a migliaia di euro nei confronti dei soggetti committenti che non rispettano le regole previste dalla normativa vigente.

Inoltre, sono previste maggiori sanzioni nei confronti di coloro che utilizzano minori in età non lavorativa.

Pertanto, il committente che ricorre all’utilizzo di lavoratori “in nero” è tenuto a pagare una sanzione pecuniaria di importo compreso dai 1.800 fino ai 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego sino a 30 giorni.

Nel caso in cui il lavoratore “in nero” sia impiegato dai 31 ai 60 giorni la sanzione prevista va dai 3.600 fino ai 24.600 euro. La maxi sanzione aumenta dai 7.200 euro ai 43.200 euro per ciascun lavoratore impiegato oltre i 60 giorni.

Sono previste ulteriori maggiorazioni del 20% nei seguenti casi:

  • minori in età non lavorativa;
  • in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno;
  • percettori del Reddito di Cittadinanza.

La sanzione non viene irrogata nel caso in cui il committente regolarizzi il rapporto di lavoro avviato. Sono escluse dall’applicazione della maxi sanzione le prestazioni lavorative che rientrano nell’ambito del rapporto familiare.