Anche se il portale dell’Agenzia delle Entrate per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui al decreto Rilancio si è chiuso il 13 agosto 2020 (24 agosto per gli eredi), la stessa Amministrazione finanziari continua a fornire chiarimenti in merito al beneficio.

L’ultimo è contenuto nella Risposta n. 320/E dell’8 settembre 2020, in cui è chiarito il calcolo del contributo nel caso di trasformazione di una società di persone in ditta individuale avvenuta a marzo 2020.

I requisiti per il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto in commento è quello istituito con l’art.

25 del decreto Rilancio. Per averne diritto occorreva presentare domanda entro i termini di agosto indicati in premessa e rispettare determinati requisiti.

Nel dettaglio, ai fini del beneficio è necessario che nell’anno d’imposta 2019, il richiedente abbia conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

Inoltre, è necessario che oltre alla predetta condizione sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19).

Contributo a fondo perduto: l’importo spettante

Nel rispetto delle condizioni richieste il beneficio compete alle seguenti percentuali applicate sulla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

E’, in ogni caso stato previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

La trasformazione in ditta individuale non è attività neocostituita: il calcolo del contributo a fondo perduto

Per espressa previsione normativa, sono stati lasciati fuori dal beneficio una serie di contribuenti, tra cui vi rientrano coloro che hanno cessato l’attività alla data di richiesta del contributo e coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti.

Venendo al caso oggetto della Risposta dell’Agenzia delle Entrate di cui in premessa, viene richiamata la Circolare 22/E del 2020, in cui è stato precisato che

“in relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. (…).

Nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita”.

In altre parole, poiché in caso di trasformazione della società in ditta individuale non si è in presenza di un’attività “neocostituita”, il calcolo del contributo va fatto considerando il fatturato della società esistente prima della trasformazione.

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