Fermo restando il rispetto di tutti glia altri requisiti previsti, è stabilito che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto Rilancio, i soggetti costituiti fino al 30 aprile 2020 e ciò in quanto la formulazione del beneficio prevede che il requisito relativo alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi si determini in relazione al mese di aprile 2020 (rispetto al mese di aprile 2019).

Si ricorda che il primo indispensabile requisito previsto per accedere al contributo è quello di aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

E’, inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Ma cosa succede in caso di un’operazione di riorganizzazione aziendale (fusione, trasformazione, scissione, ecc.) perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020?

La risposta ai dubbi è stata data dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 2020, in cui è stato precisato che in relazione ai soggetti “aventi causa” di queste operazioni “occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato”.

In caso di fusione e scissione

Il primo caso è affrontato è quello della fusione o scissione. In queste ipotesi, ha evidenziato l’Amministrazione finanziaria, si verifica il subentro in regime di continuità da parte della società incorporante (o risultante) e delle società beneficiarie (nonché della stessa scissa in ipotesi di scissione parziale) nelle vicende e nelle posizioni fiscali specificatesi in capo alle società incorporate (o fuse) o scisse.

Dunque, occorre far riferimento ai dati aggregati dei soggetti partecipanti (incorporante e incorporata).

Quindi, ad esempio, nell’ipotesi di perfezionamento di un’operazione di fusione per incorporazione realizzata a febbraio 2020, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato aprile 2020 della società incorporante, con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporate) relativi al mese di aprile dello scorso anno.

L’ipotesi di trasformazione

Nelle ipotesi di trasformazione omogenea progressiva o regressiva, premesso che il periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione costituisce autonomo periodo d’imposta (art.170, comma 2, del TUIR), l’Agenzia ha precisato, invece, che per le operazioni di trasformazione perfezionate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto che può fruire del beneficio (e quindi a poter presentare domanda) è quello risultante dall’operazione di trasformazione.

Tuttavia, la medesima società “avente causa” dell’operazione dovrà, in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi, tener conto dell’ammontare dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 e per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato e dei corrispettivi, confrontare il dato relativo al mese di aprile del 2020 con il fatturato e i corrispettivi relativi al medesimo mese di aprile del 2019.

Infine, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento nel periodo di riferimento (aprile 2019).