In vista dell’avvicinarsi della scadenza del 18 dicembre, termine entro il quale i contribuenti sono chiamati a pagare la 2° rata o il saldo IMU, potrebbero esserci delle situazioni di incertezza circa la verifica dell’obbligo di versamento. In particolare, le difficoltà potrebbero essere legate anche al passaggio di un immobile da seconda casa, soggetta a IMU, ad abitazione principale, con esenzione (o agevolazione) IMU.

Come deve essere gestito questo passaggio in corso di 2° semestre 2023. Il riferimento al semestre è legittimo in quanto la verifica dell’obbligo di versamento dell’IMU deve essere verificata per singolo semestre e per i mesi che lo compongono.

La scadenza del sado IMU

La scadenza da segnare sul calendario per il versamento del saldo Imu 2023 quest’anno è fissata al 18 dicembre. Il termine ordinario sarebbe quello del 16, ma cadendo di sabato, slitta direttamente a giorno 18.

Il pagamento deve essere effettuato tenendo conto delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro lo scorso 28 ottobre. Il Comune era tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine del 14 ottobre nel portale del federalismo fiscale.

Laddove le aliquote non fossero state pubblicate, tornano in gioco quelle vigenti nell’anno precedente. In tale caso, il saldo è pari il saldo alla prima rata pagata a giugno (50%+50%). Dal prossimo anno invece,  in mancanza di una delibera approvata e pubblicata si applicheranno le aliquote base previste dai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019. Le aliquote di base troveranno applicazione sino a quando il Comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 (vedi comma 756 e 767 dell’Legge n. 160/2019).

Da seconda casa ad abitazione principale, la verifica dell’esenzione IMU

In premessa abbiamo accennato al fatto che nel passaggio di un immobile da seconda casa ad abitazione principale nel corso del secondo trimestre 2023, il contribuente potrebbe avere dei dubbi sul fatto se sia tenuto o meno ad effettuare il pagamento.

Ebbene, come circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF:

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto è computato per intero.

Il mese deve essere così computato: mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

L’obbligo di versamento per l’abitazione divenuta “principale”

Detto ciò, l’obbligo di versamento deve essere verificato per semestre, nel senso che il pagamento (acconto o saldo) deve essere effettuato sulla base delle effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso del primo e del secondo semestre e non come 50% dell’imposta annua.

Ritornando al discorso dell’abitazione principale,  è utile ricordare che la Corte Costituzionale, sentenza n° 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha stabilito che i coniugi che hanno residenza e dimora abituale separata ossia in due immobili diversi, hanno entrambi diritto all’esonero IMU per la propria abitazione principale. Tali indicazioni valgono anche se i due immobili si trovano nello stesso Comune o in un Comune differente. Se si tratta di un immobile di lusso, sarà comunque riservato al/i coniuge/i l’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro.

Da rapportarsi ai mesi e alla percentuale di possesso.

Secondo la Corte Costituzionale, l’esonero IMU (o comunque l’agevolazione):

  • non può essere subordinato al fatto che residenza e dimora abituale coincidano rispetto a tutti i componenti del nucleo familiare né tantomeno, in caso di due immobili diversi in cui i coniugi (o i componenti delle unioni civili) hanno stabilito separatamente la propria dimora abituale e la residenza anagrafica,
  • stabilire l’esonero IMU solo per un immobile.

Da qui, la verifica della dimora e della residenza deve essere effettuata solo rispetto al possessore dell’immobile. Dunque, ci sono diverse casistiche in cui non bisogna pagare l’IMU sulla casa dei coniugi.

Da seconda casa ad abitazione principale. Il calcolo dell’importo da versare

Ipotizziamo che un immobile alla data del 18 novembre sia diventato abitazione principale del contribuente. In precedenza tale immobile era considerato quale 2° casa soggetta a IMU.

Detto ciò, considerando quanto detto in precedenza, il saldo dovrà essere versato sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel secondo semestre del 2023 a titolo di seconda casa. Nei fatti, l’IMU dovrà essere pagata in riferimento ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. Per il mese di dicembre non sarà dovuta IMU alcuna, posto che l’immobile è diventato abitazione principale.  Se si tratta di un immobile di lusso, si applicherà l’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro.

Tutte le delibere IMU sono pubblicate sul sito del MEF.

Riassumendo…

  • Il 18 dicembre scade il saldo IMU 2023;
  • il pagamento deve essere effettuato tenendo conto delle aliquote e dei regolamenti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro lo scorso 28 ottobre;
  • in caso di passaggio da 2° a casa ad abitazione principale, il versamento deve essere verificato in base alle condizioni oggettive e soggettive rilevate nei singoli mesi del 2° semestre.