Il 16 giugno scade il termine per pagare l’acconto IMU 2023. Il versamento dell’IMU potrebbe riguardare anche l’abitazione principale dei coniugi con residenze diverse.

L’obbligo di pagamento deve essere valutato rispetto ai principi espressi con la sentenza della Corte Costituzionale, sentenza n° 209 depositata in data 13 ottobre 2022. Tale sentenza prevede che se i coniugi hanno residenza e dimora abituale separata, ossia in due immobili diversi, entrambi avranno diritto all’esonero IMU per la propria abitazione principale. Poco importa se i due immobili si trovano nello stesso Comune o in un Comune differente.

Vediamo quali sono le possibili combinazioni tra residenza e dimora che permettono ai coniugi o ai componenti delle unioni civili di non pagare l’IMU per l’abitazione principale.

L’acconto IMU in scadenza al 16 giugno

L’acconto IMU è calcolato applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Resta ferma la possibilità di provvedere entro il 16 giugno al pagamento di quanto dovuto per l’intero anno. Salvo conguaglio al 16 dicembre.

Ad ogni modo, l’acconto IMU deve essere pagato sulla base dei mesi di possesso del 1° semestre.

Come circolare del Ministero delle economia e delle finanze del 18 marzo 2020, n° 1/DF:

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto è computato per intero.

Il mese deve essere così computato: mese di 28 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; di 29 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; 30 giorni, il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.

Acconto IMU abitazione principale. Dimora e residenza, le combinazioni per non pagare

La sentenza della Corte Costituzionale, sentenza n° 209 depositata in data 13 ottobre 2022, già citata in premessa, ha cambiato tutto in materia di IMU abitazione principale per i coniugi con residenze diverse.

La sentenza consente ai coniugi che hanno residenza e dimora abituale separata ossia in due immobili diversi, di sfruttare entrambi l’esonero IMU per la propria abitazione principale. Poco importa se i due immobili si trovano nello stesso Comune o in un Comune differente.

La Corte ha ritenuto che la legge non può subordinare l’applicazione dell’esonero IMU al fatto che residenza e dimora abituale siano le stesse rispetto a tutti i componenti del nucleo familiare né tantomeno, in caso di due immobili diversi in cui i coniugi (o i componenti delle unioni civili) hanno stabilito separatamente la propria dimora abituale e la residenza anagrafica, stabilire l’esonero IMU solo per un immobile.

Se si tratta di un immobile di lusso, sarà comunque riservato al/i coniuge/i l’aliquota agevolata e una detrazione di 200 euro. Da rapportarsi ai mesi e alla percentuale di possesso.

Da qui, è possibile individuare alcune combinazioni tra residenza e dimora che permettono ai coniugi o ai componenti delle unioni civili di non pagare l’IMU per l’abitazione principale.

L’IMU non dovrà essere versata per l’abitazione principale in caso di:

  • unico immobile abitazione principale;
  • due immobili abitazione principale in Comuni diversi;
  • due immobili abitazione principale nello stesso Comune.

In caso di possesso di due immobili, di cui uno “seconda casa” l’agevolazione IMU vale solo per l’abitazione principale.

Ancora, niente esenzione/agevolazione Imu in caso di due immobili in Comuni diversi, con dimora abituale tra coniugi nello stesso immobile, ma con residenza diversa.

In questo caso, l’agevolazione IMU spetta solo per l’immobile in cui uno dei coniugi ha sia la residenza anagrafica che la dimora.