Le partite IVA in regime forfettario a inizio di ogni nuovo anno, quindi, nei primi mesi che seguono, sono sempre chiamate a verificare se possono o meno ancora stare in detto regime fiscale, ovvero se obbligate a passare al regime ordinario.

Il passaggio all’ordinario o la permanenza al forfettario comporta conseguenze contabili e fiscali. Ciò in quanto chi è nel regime forfettario gode di una serie di semplificazioni, tra cui la non applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto nelle fatture che emette.

A questo proposito arriva in redazione un quesito.

“Salve, sono una partita IVA e nel 2023 ero in regime forfettario. A gennaio 2024 e febbraio 2024 non ho emesso alcuna fattura. Agli inizi di marzo 2024 ho, invece, emesso due fatture verso il mio avvocato (che si trova in regime ordinario). Convinto di essere ancora io nel regime forfettario ho emesso le due fatture senza applicare l’IVA e senza la ritenuta d’acconto. In realtà avrei dovuto emettere le due fatture sia con IVA che con ritenuta in quanto per obbligo non possono più essere nel 2024 in regime forfettario. Come posso fare a correggere le due fatture già emesse?”

Le semplificazioni del forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale di favore per le partite IVA. Vi possono operare quei contribuenti che rispettano determinati requisiti e non rientrano nelle c.d. cause di esclusione.

Come previsto dalla normativa vigente, ad esempio, non possono essere nel forfettario coloro che per l’anno precedente hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 85.000 euro. Chi agisce in detto regime gode di una serie di semplificazioni fiscali. Ad esempio, non è tenuto a fare gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità), non fa la dichiarazione IVA e le relative dichiarazioni periodiche.

Tra le semplificazioni previste c’è anche la NON applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto (se prevista) nelle fatture emesse.

A proposito di fatture, ricordiamo anche che, dal 1° gennaio 2024 tutti i contribuenti forfettari sono obbligati a fare fattura elettronica. Per alcuni l’obbligo era già entrato in vigore dal 1° luglio 2022 (si tratta di coloro che nel 2021 avevano conseguito ricavi/compensi oltre 25.000 euro).

Le fatture sbagliate nel passaggio da forfettario a ordinario

Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario (per scelta o per obbligo) impone il rispetto degli obblighi fiscali previsti per questo secondo regime. Tra questi, dunque, anche l’applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto nelle fatture emesse.

Venendo al caso del lettore, questi dal 1° gennaio 2024 ci dice che non è più forfettario ma ordinario. Quindi, dal 2024 le fatture devono essere emesse secondo le regole previste per l’ordinario. Egli, invece, ha emesso le prime due fatture del 2024 considerando di essere ancora nel forfettario. Deve allora mettersi in regola. Per farlo valgono le indicazioni Agenzia Entrate sulla correzione fatture (Risposta n. 500 del 2019).

In dettaglio, il lettore può emettere note di variazione in aumento, ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (che dovrà poi versare all’erario). In alternativa può emettere al committente note di variazione in diminuzione a storno delle fatture originarie ed emettendo nuove fatture, in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l’IVA da versare all’erario ed esponendo la ritenuta d’acconto (da versare all’erario).