Dal 1° gennaio 2024 la vita “fiscale” dei contribuenti forfettari (e di quelli in regime di vantaggio) è cambiata. Per alcuni il cambiamento è già avvenuto dal 1° luglio 2022. Si tratta di due date a partire dalla quali è entrato in vigore, anche per tali soggetti, l’obbligo di emettere fattura elettronica anche verso soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione. In dettaglio:

  • dal 1° luglio 2022, l’obbligo ha interessato quei forfettari/vantaggio che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi oltre 25.000 euro
  • dal 1° gennaio 2024, l’obbligo è stato esteso a tutti i forfettari/vantaggio, a prescindere dal volume di ricavi/compensi.

L’obbligo di fattura digitale dei forfettari/vantaggio verso la PA, invece, è in essere da quando è stata introdotta la fatturazione elettronica per la generalità delle partite IVA.

Ossia dal 1° gennaio 2019.

Le sanzioni piene

La violazione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica è punibile con la sanzione di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 471/1997, ai sensi del quale, in caso fatture senza IVA (i forfettari/vantaggio non applicano IVA in fattura), la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro.

Tuttavia, se la violazione non incide sulla determinazione del reddito, la sanzione diventa fissa e va da 250 euro a 2.000 euro.

Potrebbe essere un caso di violazione che non incide sulla determinazione del reddito, quello in cui, ad esempio, il contribuente forfettario era obbligato a fare fattura elettronica ma l’ha emessa in forma cartacea conteggiando, comunque, il compenso nella propria dichiarazione redditi. In tal caso, dunque, il compenso della fattura è stato inserito nel reddito ma il contribuente ha violato l’obbligo di fatturazione elettronica.

Forfettari e la fattura elettronica a cavallo d’anno

Ad ogni modo, alla violazione dell’obbligo di fattura elettronica è applicabile il ravvedimento operoso. Dunque, alle sanzioni di cui sopra si possono applicare le riduzioni di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, ossia:

  • 1/9, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla violazione
  • 1/8, laddove si regolarizzi la cosa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
  • 1/7, se la violazione si corregge entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione
  • 1/6, in caso di regolarizzazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.

Pertanto, se ad esempio, il contribuente forfettario doveva emettere fattura elettronica e la emette cartacea, laddove tale violazione non incida sulla determinazione del reddito e regolarizza la posizione (emettendo fattura elettronica) entro 90 giorni, pagherà la sanzione di 27,78 euro (ossia 1/9 di 250 euro).

Tale sanzione si versa con Modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.

Riassumendo

  • chi viola l’obbligo di fattura elettronica è sanzionabile
  • le sanzioni sull’obbligo di fattura elettronica variano a seconda che tratta di fattura con IVA o senza IVA
  • per le fatture senza IVA, la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro. Tuttavia, se la violazione non incide sulla determinazione del reddito, la sanzione diventa fissa e va da 250 euro a 2.000 euro
  • si può applicare il ravvedimento operoso.