I soggetti in regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura nè detraggono l’Iva sugli acquisti. Può accadere che una fattura emessa in regime forfettario sia incassata solo dopo essere passati al regime ordinario IVA. In sostanza, ci troviamo ad incassare una fattura che non riporti l’Iva anche se oramai siamo in regime ordinario. E’ importante capire come gestire questi incassi tardivi e soprattutto se dobbiamo procedere in qualche modo per rettificare la fattura. Noi di Investire oggi ti diamo alcune indicazioni operative che potrebbero metterti al riparo da eventuali controlli da parte del Fisco.

Il forfettario e gli adempimenti Iva

Il contribuente in regime forfettario, legge 190/2014, beneficia di alcune semplificazioni in materia di obblighi Iva sia se paga l’imposta sostituiva al 5% sia al 15%. Nello specifico, il forfettario non addebita l’Iva in fattura nè detrae l’imposta pagata sugli acquisiti. Tuttavia, l’iva pagata sugli acquisti rappresenta un costo.

Circa gli adempimenti iva, i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta. L’esonero si estende a tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, decreto Iva.

Infatti, i forfettari sono esonerati dalla:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24del medesimo D.P.R.);
  • registrazione degli acquisti (articolo 25 del medesimo D.P.R.);
  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di
    acquisto e le bollette doganali di importazione
  • dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

Tuttavia, il forfetario è comunque tenuto a conservare tutte le fatture emesse e ricevute.

Nello specifico, il forfettario deve rispettare i seguenti obblighi:

  1. numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  2. certificazione dei corrispettivi;
  3. integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

L’ultimo punto si riferisce alle operazioni poste in essere con i soggetti non residenti dunque all’applicazione del meccanismo del reverse charge. Solo se si superano determinate soglie ossia se gli se acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro l’acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti Ue.

Da forfettario a ordinario: le fatture incassate in ritardo

Una volta passati dal regime forfetario a quello ordinario può accadere di ricevere il pagamento di un fattura emessa quando eravamo in regime forfettario. Considerato quanto detto nel paragrafo precedente, ci ritroviamo a gestire un incasso afferente una fattura che non riporta l’addebito dell’Iva. Perché è stata emessa in un periodo d’imposta in cui eravamo in regime forfettario.

In tale caso, è necessario rettificare la fattura riportando l’Iva? 

Ebbene, la risposta è negativa.

Infatti coma circolare, Agenzia delle entrate, n°10/e 2016,

nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa, ed il corrispettivo sia incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non andrà integrata con l’IVA, considerato che, ai sensi dell’articolo 6, quarto comma, del DPR n. 633 del 1972, l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura (anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata ai sensi dei commi 1 e 3 dello stesso articolo).

 

Dunque, le fatture emesse da un forfetario nel 2020 ed incassate nel 2021 dopo il passaggio al regime ordinario, non dovranno essere integrate con l’IVA.