La Legge di conversione del D.L 146/2021 è stata approvata ieri dalla Camera dei Deputati. E’ stato confermato in toto il testo uscito dal Senato. Da qui, è resa ufficiale la novità che riguarda la rimessione in bonis per coloro che non hanno pagato le somme contestate dal Fisco con gli avvisi bonari in scadenza durante la pandemia. Attenzione però, la novità non riguarda tutti i contribuenti ma solo coloro che avevano scadenze dentro un preciso riferimento temporale.

Ecco quello che c’è da sapere.

La precedente proroga per gli avvisi bonari durante la pandemia

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, aveva introdotto una sanatoria per gli avvisi bonari scaduti o in scadenza durante la pandemia. L’art.144 del decreto citato ha previsto la sospensione dei pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti avvisi bonari, per i quali si è scelta tale modalità di pagamento. Dunque, il decreto ha previsto sia una rimessione in termini dei versamenti da effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi potevano essere essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo con scadenza nei giorni 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre.

Cosa cambia con il D.L. fiscale?

Con l’art. 3-ter del D.L. 146/2021, decreto fiscale, post conversione in legge, viene disposto che:

i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

La rimessione in bonis vale per i pagamenti oggetto di sospensione/rimessione con il D.L. Rilancio, che andavano effettuati in unica soluzione  o anche a rate. Ad ogni modo, viene meno la previsione iniziale in base alla quale versamenti potevano essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2022 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Dunque la scadenza è quella di domani 16 dicembre. Sempre se la Legge di conversione del D.L. fiscale verrà pubblicata entro oggi 15 dicembre.