Il DDL di conversione del decreto fiscale approvato ieri dal Senato, rimanda i pagamenti degli avvisi bonari al 16 dicembre. Attenzione, non si tratta si una sanatoria generalizzata. Infatti la proroga dei pagamenti al 16 dicembre riguarda solo i versamenti che erano stati sospesi nel periodo emergenziale Covid.

Ecco chi è interessato dalla proroga al 16 dicembre e quali sono le condizioni per beneficiarne.

Gli avvisi bonari

I controlli automatici o formali sulle dichiarazione dei redditi, ex art.36-bis e 36-ter del DPR 600/73, possono concludersi con l’invio al contribuente delle c.

d comunicazioni di irregolarità meglio conosciute come avvisi bonari. Gli avvisi bonari non sono considerati veri e propri atti di recupero del Fisco. Infatti contro l’avviso bonario non può essere presentato ricorso. E’ necessario attendere l’emissione della cartella esattoriale laddove il contribuente voglia contestare gli importi richiesti dal Fisco.  Ad ogni modo, l’avviso bonario permette al contribuente di pagare quanto richiesto dal Fisco, se d’accordo con le contestazioni subite, beneficando di una riduzione delle sanzioni previste in caso di omesso/carente versamento. Detto ciò, i pagamenti possono essere anche oggetti di rateazione. Si applica anche la disciplina del lieve inadempimento.

Proprio sui pagamenti legati agli avvisi bonari, il Governo con il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, all’art.144, aveva introdotto una sanatoria. Nello specifico, il decreto citato ha sospeso i pagamenti  in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, incluse le rateazioni in corso riferite a precedenti avvisi bonari, per i quali si è scelta tale modalità di pagamento.  Dunque,  il decreto ha previsto sia una rimessione in termini dei versamenti da effettuare tra l’8 marzo e il 18 maggio (giorno antecedente l’entrata in vigore del Dl “Rilancio”) sia una sospensione di quelli dovuti tra il 19 e il 31 maggio. I versamenti sospesi potevano essere essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili di pari importo con scadenza nei giorni 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre.

Cosa prevede il D.L. Fiscale?

Proprio su tale pagamenti interviene Il DDL di conversione del decreto fiscale approvato ieri dal Senato.

A tal fine, il decreto fiscale dispone che i suddetti pagamenti potranno essere effettuati entro il 16 dicembre 2021. Senza l’applicazione di sanzioni ed interessi. I versamenti possono essere effettuati anche in quattro rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2022 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Non si procede al rimborso di quanto già versato. Dunque, quella introdotta dal D.L. fiscale post conversione in legge, non è una vera e propria sanatoria generalizzata. Infatti, il suo ambito di intervento è piuttosto limitato.