Cambiano i controlli sul 730 precompilato. Con il DDL di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, approvato ieri dal Senato, viene rivista la disciplina dei controlli formali sulle dichiarazioni 730 precompilate. A tal fine viene previsto che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l’Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.


Ecco tutte le novità che saranno in vigore dal prossimo anno.

I controlli sul 730 precompilato: la situazione attuale

I controlli sul 730 precompilato sono disciplinati dal D.Lgs 175/2014.

Nello specifico, l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo citato, stabilisce che:

  • nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,
  • non operano le esclusioni dal controllo formale (previste dal comma 1, lettera a) del medesimo articolo).

Al contrario, in assenza di modifiche e  presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale,  non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Si pensi alle spese sanitarie, a quelle universitarie, ristrutturazione condominiale ecc.

Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Cosa cambia con il D.L. fiscale?

Con il DDL di conversione in legge del D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, approvato ieri dal Senato, viene rivista la disciplina dei controlli formali sulle dichiarazioni 730 precompilate. In particolare, con uno specifico emendamento al D.L. fiscale, viene stabilito che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale.

 Mentre per quelli che risultano modificati l’Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica. Dunque la modifica non produce più l’assoggettamento ai controlli formali su tutti i dati di spesa comunicati da operatori sanitari, imprese funebri, università, assicurazioni ecc.

Un’apertura in tal senso si era già avuta con la c.d compilazione assistita delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che in caso di modifica ai dati precaricati, i controlli avrebbero potuto riguardare solo i dati modificati. Nonchè la relativa documentazione a supporto della modifica stessa.

Grazie al D.L. fiscale, tale apertura viene estesa in riferimento a tutti gli oneri precaricati nel 730 precompilato.