La Legge di bilancio 2023 è arrivata in Parlamento. Ora inizia il forcing per arrivare all’approvazione finale entro il 31 dicembre. Il valore totale degli interventi in essa contenuti è di circa 35 miliardi di euro ascrivibili ai 174 articoli dai quali partirà la Camera dei Deputati.  Tra le varie misure, di particolare importanza è la previsione di regole di tassazione ad hoc per le criptovalute ossia per l’attività di trading. Finora, la tassazione alla stesse applicabili è stata sommariamente disciplinata dall’Agenzia delle entrate in alcuni documenti di prassi, con rinvio alla tassazione riservata ai redditi diversi.

Vediamo cosa cambierà nella Legge di bilancio 2023.

Tassazione criptovalute. Le regole attuali

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate fino a oggi, ai fini reddituali, per le persone fisiche: alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Da qui, le cessioni a pronti (scambio contestuale di una valuta contro una valuta differente ) di valuta virtuale non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa. Salvo generare un reddito diverso qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917/86 (TUIR), e del comma 1-ter dello stesso articolo.

Al ricorrere delle  condizioni appena enunciate, il reddito diverso generato dalla gestione delle criptovalute, ossia le eventuali plusvalenze da trading, devono essere indicate nel quadro RT del modello Redditi. Sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 26%. Per quanto riguarda i redditi derivanti dalle operazioni realizzate sul mercato FOREX e da Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali, gli stessi costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR.

Con lo stesso trattamento fiscale (imposta sostituiva al 26%).

Ai fini di monitoraggio fiscale, le criptovalute devono essere indicate del quadro RW. Nel quadro RW andrà indicato in colonna 3 (“codice individuazione bene”) il codice 14 – “Altre attività estere di natura finanziaria”.

Le valute virtuali non sono soggette ad IVAFE.

Tali chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con i seguenti documenti di prassi: la risoluzione n°76/e 2016 e n° 788/2021 nonchè l’interpello della DRE Lombardia, N° 956-39/2018.

Tassazione criptovalute. Cosa cambierà nella Legge di bilancio 2023?

Nella Legge di bilancio 2023,  è prevista una tassazione ad hoc per le criptovalute che in parte riprende le indicazioni a oggi fornite dal Fisco.

In particolare, viene prevista una nuova categoria di redditi diversi che fa riferimento alle cripto:  plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.

Si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (vedi scheda di lettura Legge di bilancio 2023).

Si novella la disciplina della rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle cripto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Ancora, all’art.32, viene stabilito che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Ulteriori novità sulla tassazione delle Criptovalute

Ulteriori novità riguardano il calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze. In particolare, per ciascuna criptoattività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 (valore normale).

Ciò  a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

Infine, prevista una sanatoria per coloro che non hanno indicato le cripto e i connessi redditi nella loro dichiarazione dei redditi; a tal fine sarà possibile presentare apposita dichiarazione al Fisco. Versando un specifica sanzione.  Se non sono stati indicati i redditi da criptovalute, la sanzione è pari  al 3,5%. La sanzione è calcolata sul valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo (articolo 34).

Dunque, l’intervento della Legge di bilancio copre la materia a 360°.