Arrivano i chiarimenti definitivi dell’Agenzia delle entrate sulla tassazione delle cripto-atività. Infatti è stata pubblicata la versione definitiva della circolare avente ad oggetto il corretto trattamento fiscale delle cripto alla luce delle novità previste dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023. Legge che ha finalmente dato alle monete virtuali una specifica regolamentazione nel testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/86).

Oggetto di tassazione sono le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni relative a cripto-attività. Plusvalenze che sono tassate in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate, ai non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio.

Si tratta di redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).

Le cripto-attività nel TUIR. Cosa prevede la Legge di bilancio?

La Legge di bilancio 2023 ha regalato con alcune disposizioni ad hoc la tassazione delle cripto-attività. Parliamo delle c.d. monete virtuali che sempre più stanno entrando a far parte della nostra vita quotidiana, non solo come strumento finanziario nel quale investire ma anche come vero e proprio mezzo di pagamento. Sono molte le attività che accettano pagamento con cripto.

In considerazione dell’ampia diffusione della moneta virtuale, all’art.67 del TUIR è stata inserita la seguente previsione:

le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attivita’, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Ai fini della presente lettera, per “cripto-attivita’” si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attivita’ aventi eguali caratteristiche e funzioni; (3)

Le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, sono imponibili in capo:

  • alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente),agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale),
  • alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Le plusvalenze da cripto sono tassate come redditi diversi e soggetti ad un’imposta del 26%.

Ai fini della tassazione, la prima variabile da considerare è il costo storico di acquisto delle cripto.

Cripto-attività. I chiarimenti definitivi del Fisco (circolare n°30)

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il testo definitivo della circolare n°30 sulle cripto.

Diversi i chiarimenti forniti anche sulla sanatoria prevista sempre nella scorsa legge di bilancio .

Sopra abbiamo accennato al concetto di territorialità.

Quando le plusvalenze da cripto si considerano prodotte in Italia?

Sono considerati prodotti in Italia, i redditi diversi derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio.

Rientrano dunque nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a:

  • cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o
  • intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residente.

Nei casi in cui le cripto-attività, o meglio le chiavi che danno accesso alle stesse, siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione, quali ad esempio chiavette usb, senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi sopramenzionati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

 A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia, se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è ivi residente nel periodo di imposta di produzione del reddito.

Resta ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

La rideterminazione del valore e la sanatoria delle cripto

Sempre la legge di bilancio, per coloro che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023, ha previsto la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse. Ciò a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%. Con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il prossimo 15 novembre 2023.

Inoltre è prevista la sanatoria rispetto ai contribuenti che:

  • non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 (obblighi di monitoraggio fiscale, sanzione 0,5% del valore delle cripto per ciascun anno oggetto di regolarizzazione);
  • nonché i redditi sulle stesse realizzati la possibilità di presentare un’istanza di regolarizzazione ( si versa un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle stesse cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo).

Il versamento delle somme dovute va effettuato in un’unica soluzione entro la data di presentazione dell’istanza di regolarizzazione (30 novembre 2023), tramite F24, utilizzando i codici tributo:

  • “1718” per l’“Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
  • “1719” per l’“Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

È esclusa la compensazione.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare definitiva sulla tassazione delle cripto-attività;
  • le plusvalenze da cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, sono imponibili quali redditi diversi;
  • la tassazione avviene con un’imposta del 26%.