Come deve essere documentato il valore o il costo di acquisto delle cripto-attività ai fini della tassazione delle eventuali plusvalenze? A questa domanda ha risposto il Ministero dell’Economia, MEF,  in data 1° agosto durante un Question time in commissione Finanze 5-01210 (primo firmatario Giulio Centemero della Lega) avente ad oggetto le novità apportate in materia dalla Legge 197/2022, Legge di bilancio 2023.

La Legge citata ha finalmente previsto delle regole di tassazione ad hoc per le cripto-attività. Vediamo nello specifico quali sono state le risposte fornite dal MEF.

Cripto-attività. Le novità della Legge di bilancio 2023

Con la legge di bilancio 2023, è stata introdotta espressamente  una nuova categoria di redditi diversi. 

Ciò è avvenuto con l’inserimento all’art.67 del TUIR (DPR 917/86) della lettera c-sexies).

Le cripto vengono definite come «una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga» Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita (“distributed ledger technologies”, (DLT).

Come evidenziato nella bozza di circolare sulle cripto pubblicata a giugno, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, sono imponibili in capo:

  • alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente),
  • agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale),
  • alle società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

L’imponibilità scatta quando il reddito si considera prodotto in Italia ai sensi dell’articolo 23 del Tuir: come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26 per cento).

Le cripto sono già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria.

Cripto-attività. La prova del costo e la plusvalenza

Nel corso di un Question time in commissione Finanze (question time 5-012109 il Ministero dell’Economia, MEF,  ha risposto ad alcuni chiarimenti sulle cripto.

In particolare, il Ministero si è soffermato sulla prova del costo d’acquisto delle cripto-valute (a fini dell’individuazione di eventuali plusvalenze). Non essendo previsto, per queste ultime, cambi ufficiali in Italia (differentemente da quanto avviene in altri Paesi, quali la Svizzera).

Ebbene, secondo il MEF, i criteri per la determinazione del costo di acquisto delle cripto-attività sono definiti dal comma 9-bis dell’articolo 68 del TUIR. Introdotto dal comma 126, lettera b), dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023. Il quale, al quinto periodo, stabilisce che: «Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente».

Tale prova potrebbe essere fornita, ad esempio, avvalendosi della documentazione rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto l’acquisto o lo scambio delle cripto- valute, alla data in cui lo stesso è concluso, ovvero di altra documentazione bancaria o extra-bancaria attestante l’acquisto.

Da ultimo, in merito alla possibilità di qualificare come non commerciale l’attività di mera raccolta dei dati relativi alle interazioni finanziarie dei detentori di token svolta dalle Decentralized autonomous organizations (Dao) e l’attività di raccolta di capitali mediante l’emissione di security token, fermi restando i principi generali di cui all’articolo 73 del TUIR, si rappresenta che, in questa sede, non è possibile fornire alcuna risposta, in quanto la qualificazione come non commerciale di tali attività presuppone necessariamente la valutazione di circostanze di ordine fattuale, non rappresentate nell’interrogazione in esame.

Riassumendo…

  • La Legge di bilancio ha previsto una tassazione specifica per le cripto-attività;
  • i proventi ad esse connessi rimangono inquadrati come redditi diversi ma sono previste regole di determinazione del reddito ad hoc;
  • nel corso di un Question time in commissione Finanze (question time 5-012109), il Ministero dell’Economia, MEF,  ha risposto ad alcuni chiarimenti sulle cripto.