Un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni ammette la possibilità di cedere il credito d’imposta previsto per investimenti in beni strumentali nuovi ai fini della cd. Transizione 4.0. Ai beneficiari viene consentito di avvalersi, in luogo della compensazione, della cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. La novità riguarda sia gli investimenti in beni materiali che quelli in beni immateriali industria 4.0.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ha preso il posto di iper e super ammortamento. L’agevolazione è stata introdotto con la Legge di bilancio 2020, ma, l’ultima legge di bilancio ha introdotto rilevanti novità. Sono agevolati gli investimenti fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023: a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con acconti pagati entro il 15 novembre 2020 si applica la vecchia disciplina della Legge di bilancio 2020.

Il credito è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti: indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Difatti, anche i contribuenti forfetari possono accedere al credito d’imposta.

Il bonus spetta a condizione che siano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e siano correttamente adempiuti gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Soggetti esclusi

Sono escluse dall’agevolazione:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 267/1942), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019) o da altre leggi speciali oppure,
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono escluse anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001).

Quali beni strumentali rientrano nel credito d’imposta?

Rientrano nel credito d’imposta diverse tipologie di investimenti, agevolati con aliquote e limiti differenziati.

Per gli investimenti ordinari materiali e immateriali ossia non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati da imprese e professionisti a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, l’agevolazione spetta:

  • nella misura del 10% per gli investimenti fino a un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro per i beni immateriali;
  • la percentuale sale al 15% per gli investimenti destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile effettuati nel medesimo periodo.

Attenzione, per gli stessi beni, il credito d’imposta opera al 6% per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022.

Investimenti in beni materiali 4.0

Per gli investimenti in beni materiali 4.0, allegato A della Legge di bilancio 2017, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto al:

  • 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti 2022, il credito d’imposta spetta nel limite del: 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino max a a 20 milioni di euro.

Investimenti in beni immateriali 4.0

Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, allegato B della Legge di bilancio 2016, il bonus è calcolato applicando il 20% alla spesa sostenuta, fino ad un massimo di un milione di euro. Spesa agevolata che non può esser superiore a un milione di euro.

Rientrano tra i beni immateriali 4.0.: software, piattaforme, applicazioni, ecc.

Beni esclusi

Sono esclusi dal credito d’imposta beni strumentali, gli investimenti relativi a:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa , sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016.

L’utilizzo del bonus in compensazione

Il bonus può essere utilizzato 3 quote annuali di pari importo. Sempre e solo in compensazione in F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Sono già pronti i codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione.

La compensazione è ammessa:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0, ovvero
  • a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Attenzione: il bonus può essere utilizzato in un’unica quota per i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro.

Tale possibilità riguarda solo i beni materiali e immateriali non rientranti nell’ambito di Industria 4.0. Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta 4.0 è cedibile: la novità in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni

Proprio in riferimento ai beni industria 4.0, in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni è stata introdotta un’importante novità. La novità riguarda la previsione di un’alternativa di utilizzo del credito d’imposta rispetto alla compensazione in F24.

A tal proposito, l’emendamento al D.L. Sostegni, emendamento già approvato,  rende cedibili i crediti d’imposta previsti per investimenti in beni strumentali industria 4.0 (vedi pr.precedenti). Ai beneficiari viene quindi consentito di avvalersi, in luogo della compensazione, della cessione del credito:

  • ad altri soggetti
  • inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione in F24  con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Viene ribadito che:

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53; della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all’esercizio dell’opzione che deve comunque essere effettuate in forma telematica.