L’Agenzia delle entrate ha comunicato i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in F24 del credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali. Bonus previsto dalla Legge di bilancio 2020 e poi di recente modificato dalla Legge di bilancio 2021. Difatti vengono individuati sia i codici tributo relativi alla vecchia normativa, per gli investimenti ad essa attratti, sia quelli legati alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021. Tali ultime novità sono già operative, in maniera retroattiva, a partire dal 16 novembre 2020.

Il bonus per gli investimenti in beni strumentali 2020: i codici tributo

Il bonus introdotto dalla Legge n°160/2019 ha preso il posto di super e iper ammortamento.

Infatti, dallo scorso anno l’agevolazione opera quale credito d’imposta. Ciò ha permesso a contribuenti forfettari di beneficiare del bonus. Cosa che prima gli era preclusa considerato che i forfetari non possono dedurre i costi in via analitica.

Ad ogni modo, sono agevolati gli investimenti effettuati:

  • dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero
  • fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il bonus è  è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24  in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 (beni immateriali.).

L’utilizzo del bonus in F24

Le quote possono essere indicate in F24:

  • a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188 (investimenti ordinari),
  • ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 della Manovra per gli investimenti industria 4.0 (lett. a) e b)  commi 189 e 190.

Attenzione, nel caso in cui l’interconnessione di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile(è una facoltà) iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante secondo quanto previsto per gli investimenti ordinati(agevolati al 6%).

Per gli investimenti finora analizzati sono istituiti i seguenti codici tributo, come risoluzione, Agenzia delle entrate, n°3/2021:

  • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”
  • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
  • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

Il bonus per gli investimenti in beni strumentali 2021: i codici tributo

Il bonus in parola è stato oggetto di diverse modifiche con la Legge di bilancio 2021. Sono agevolati gli investimenti fino al 31 dicembre 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per quanto qui di interesse, il bonus può essere utilizzato 3 quote annuali di pari importo. Sempre e solo in compensazione in F24 presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La compensazione è ammessa:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0,
  • ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Tuttavia, il bonus può essere utilizzato in un’unica quota per i soggetti con volume di ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro. Tale possibilità riguarda solo i beni materiali e immateriali non rientranti nell’ambito di Industria 4.0.

Ad ogni modo, i codici tributo da utilizzare sono così individuati:

  • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
  • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
  • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Le varie diciture vanno indicate nella  sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

L’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.