“Il mondo si divide in due categorie: i vincenti e i perdenti. Dentro ognuno di voi, nessuno escluso, alla radice stessa del vostro essere, c’è un vincente che aspetta di essere svegliato e sguinzagliato per il mondo“, afferma Greg Kinnear nei panni di Richard Hoover in Little Miss Sunshine. Effettivamente il desiderio di vincere e la paura di perdere sono due sentimenti che da sempre segnano il genere umano, fin dalla più tenera età. Basti pensare quando da bambini si tirano i primi calci a un pallone oppure si fanno delle piccole sfide di ballo a scuola di danza.

Sono davvero tanti gli ambiti in cui si teme di perdere. Una paura che crescendo si estende, purtroppo, anche ad altri settori, compreso il rapporto con la burocrazia. Quest’ultima, infatti, si rivela essere spesso farraginosa, tanto da non sapere cosa fare per accedere a un’agevolazione. Da qui nasce il timore di perdere alcuni diritti, come ad esempio quello dei crediti acquisiti in caso di cessione ramo d’azienda. Ecco come funziona.

Superbonus, stop alla cessione e allo sconto in fattura

Il Consiglio dei ministri ha di recente approvato un decreto legge attraverso cui ha introdotto delle nuove regole per quanto concerne la gestione del Superbonus e degli altri bonus edilizi. Entrando nei dettagli a partire dallo scorso 17 febbraio 2023 non è più possibile beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura per i nuovi interventi. Tali misure, invece, continueranno ad essere valide per coloro che hanno iniziato i lavori e presentato la Cila nei termini previsti.

Se hai acquisito crediti e fai una cessione di ramo d’azienda perdi il diritto a goderne

Sempre in tale ambito è bene sapere se un’azienda che decide di acquisire crediti fiscali da Superbonus da una partecipata posso o meno trasferirli nel caso in cui quest’ultima cessa o affitta il ramo di azienda.

Ebbene, a fornire chiarimenti in merito ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 234/2023. Grazie a quest’ultima, infatti, ha stabilito quali siano i limiti dell’operatività dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020. In particolare, viene sottolineato come l’articolo in questione:

“non consente ­ per quanto di interesse nel caso di specie ­ un’ulteriore cessione del credito da parte del soggetto che lo abbia acquistato dal titolare del diritto alla detrazione (a soggetti diversi da quelli espressamente menzionati nella citata disposizione), con specifico riferimento al caso di specie T, resasi acquirente da I del bonus edilizio in discussione, non potrà trasferire, in sede di cessione/affitto del ramo d’azienda, il credito residuo contestualmente agli asset che compongono quest’ultima in quanto, per effetto della cessione o dell’affitto del ramo d’azienda, si determinerebbe un mutamento della titolarità del credito, incompatibile col divieto di ”cessioni” successiva alla prima previsto dal citato articolo 121″.