Molti sono i contribuenti esercenti attività commerciali, come agriturismi, ristoranti, pizzerie, ecc. che a causa del diffondersi del Covid-19 e dei diversi provvedimenti restrittivi e di chiusura adottati dal governo italiano e delle diverse ordinanze regionali, hanno ricevuto disdette da parte dei propri clienti per soggiorni, ricevimenti, cene, e quant’altro con conseguente rimborso di eventuali acconti (corrispettivi) già incassati. Una domanda ricorrente in questi casi è come agire in contabilità a fronte di tali corrispettivi rimborsati ma che nel frattempo hanno già formato oggetto di memorizzazione ed invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri si ricorda è in vigore dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto di cui all’art. 22 del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972). L’adempimento è in essere, invece, dal 1° luglio dello scorso anno per gli stessi contribuenti che l’anno prima hanno registrato un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Gli ultimi chiarimenti sul nuovo obbligo sono stati emanati dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare n 3/E del 21 febbraio scorso e le stesse Entrate hanno reso disponibile sul proprio sito istituzionale un guida di facile consultazione sull’argomento.

In attesa di precisazioni

Mancando ad oggi indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla casistica sollevata in questa sede, i contribuenti interessati e gli addetti ai lavori devono far leva sulle proprie conoscenze contabili e sulla prassi più diffusa in questi casi. Ciò che si è venuto a verificare è che nel momento in cui il cliente che ha prenotato il soggiorno, la cena, ecc. ha versato al titolare già un acconto a titolo di anticipo di corrispettivo per la futura prestazione da ricevere. Il titolare a fronte di ciò gli avrà rilasciato il documento commerciale. Dunque, questo corrispettivo è stato all’epoca oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica alle Entrate. Ora nel momento in cui si effettua il rimborso al cliente di tale corrispettivo, il sistema di trasmissione (registratore telematico o procedeura WEB) non prevede modalità di annullamento.

Pertanto, il titolare potrebbe ad esempio di rilasciare al cliente un documento non fiscale in cui annotare l’avvenuto rimborso (si consiglia di apporre marca da bollo da 2 euro se il rimborso è di importo superiore a 77,47 euro) ed annotare in contabilità l’avvenuta restituzione (con indicazione di quanto rimborsato, del riferimento al documento commerciale il cui corrispettivo è stato in precedenza oggetto di memorizzazione e trasmissione). Si ribadisce che si tratta di una procedura di prassi contabile e non di indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate e, dunque, suscettibili di smentite da parte di quest’ultima.