Chi non ha partita IVA e vuole erogare delle prestazioni professionali a terzi, può farlo tramite la c.d. prestazione occasionale. In tal caso, il compenso percepito non andrà fatturato. Sarà sufficiente rilasciare una semplice ricevuta con codice fiscale su cui assolvere l’imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a 77,47 euro.

Si pensi al lavoratore dipendente di una società informatica. Questi può fare delle consulenze esterne per proprio conto senza aprire partita IVA. Ma rilasciando la ricevuta con codice fiscale per il compenso che percepisce.

Le prestazioni occasionali, tuttavia, sono soggette a limitazioni, come vedremo.

Diverso, invece, il discorso per chi ha partita IVA. A questo proposito ci giunge in redazione il seguente quesito.

“Sono un sistemista informatico con partita IVA (free lance) e non lavoratore dipendente. Il codice ATECO della mia attività è riconducibile espressamente a questo tipo di professione. Non ho, invece, alcun codice ATECO riconducibile ad attività di formazione. A volte potrebbe accadere che mi chiamino per partecipare, in qualità di formatore, a dei convegni e conferenze professionali. Per le presenze ricevo un compenso ogni volta. Sono a chiedere se per tale compenso dovrò emettere fattura oppure posso fare ricevuta con codice fiscale? Quindi, e posso considerarle come prestazioni occasionali.”

Le prestazioni occasionali e i limiti di compenso

La legge attuale sulle prestazioni autonome occasionali (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e successive modificazioni) prevede che per tali si intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Inoltre, l’accesso al contratto di prestazione occasionale è permesso ai committenti che hanno fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (novità legge di bilancio 2023).

Convegni e conferenze, trattamento fiscale compensi

Anche chi ha partita IVA può fare il lavoro con prestazione occasionale, purché l’attività oggetto della prestazione occasionale non rientri nel codice ATECO che contraddistingue l’attività fatta con la partita IVA.

Se, ad esempio, un soggetto ha partita IVA con codice ATECO riconducibile alla consulenza fiscale, può fare prestazione occasionale per l’attività di consulente viaggi. Per tali prestazioni emetterebbe la ricevuta con codice fiscale, mentre per la consulenza fiscale emetterà fattura. Se questi non vuole fare prestazione occasionale, potrebbe aggiungere, alla sua partita IVA, il codice ATECO riconducibile al consulente viaggi. In tal caso dovrà fare fattura anche per queste consulenze.

Venendo al quesito del lettore, l’attività di formatore è riconducibile ad uno specifico codice ATECO diverso da quella di “sistemista informatico”. Pertanto, possiamo giungere a conclusione che il lettore per i compensi percepiti come partecipazione convegni e conferenze può considerarli come prestazione occasionale e emettere ricevuta con codice fiscale.

Ricordiamo anche che la ricevuta per prestazioni occasionali è soggetta a ritenuta d’acconto IRPEF (20%).