In fase di conversione in legge del D.L. 146/2021, decreto fiscale, è stata modificata la disciplina dei controlli formali eseguiti  sul 730 precompilato. I controlli saranno più mirati. Vale a dire che la possibile attivazione dei controlli formali riguarderà solo i dati delle spese detraibili comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate quali medici, università assicurazioni ecc, che effettivamente sono stati modificati dal contribuente.

Dunque, il controllo formale potrà riguardare solo i documenti riconducibili alla modifica effettuata.

Le novità sui controlli formali riguardano anche le dichiarazioni inviate tramite Caf?

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il controllo formale sulle dichiarazioni

L’art.36-ter del DPR 600/73 regola i controlli formali sulle dichiarazione dei redditi.

Nello specifico:

Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta’ sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacita’ operative dei medesimi uffici.

Grazie al controllo formale, il Fisco verifica la corrispondenza tra i dati inseriti in dichiarazione dei redditi e la documentazione in possesso del contribuente. A tal fine, l’Agenzia delle entrate verifica anche le informazioni già presenti in anagrafe tributaria.

Le finalità del controllo formale

Ad ogni modo, il controllo formale consente di (Fonte guida Agenzia delle entrate):

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Se il contribuente non è in grado di contraddire l’Agenzia delle entrate perchè non ha la documentazione che lo supporta, l’Agenzia emette il c.

d. avviso bonario.

Le novità sul controllo formale del 730 precompilato

Il D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, post iter di conversione in legge, interviene sui controlli formali, in relazione al 730 precompilato. Nello specifico, con un emendamento ad hoc, viene stabilito che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata (spese sanitarie, universitarie, funebri, ecc) che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale. Mentre per quelli che risultano modificati, l’Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

Novità anche per le dichiarazioni presentata tramite Caf

E’ lecito chiedersi se le novità sui controlli formali del 730 precompilato riguardano anche le dichiarazioni inviate tramite Caf.

Non è così. Infatti, le novità si applicano solo ai 730 precompilati inviati direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i conguagli in busta paga.

Non c’è alcuna novità per le dichiarazioni inviate tramite Caf o professionista abilitato.

In tale caso, i controllo formali sul 730 precompilato rimangono appieno in capo a tali ultimi soggetti. Al di là se vengono apportate modifiche al dichiarativo. Fermo restando in capo al contribuente, la verifica dei requisiti soggettivi richiesti per le agevolazioni fiscali inserite in dichiarazione dei redditi.

La Legge di conversione del D.L. Fiscale dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale a breve.