La riforma fiscale con il decreto delegato n°13/2024 cambia la disciplina dei controlli di crediti indebitamenti utilizzati. Se prima della riforma, solo la ripresa a tassazione dei crediti inesistenti avveniva tramite atto di recupero ora tali tipo di atto viene esteso anche ai crediti non spettanti.

Tuttavia non è questa la novità più importante. Infatti, anche per gli atti di recupero ora si fa riferimento alla possibilità di accertamento con adesione, al pari degli altri atti di contestazione dell’Agenzia delle entrate.

Sarà inoltre possibile definire le sanzioni in via agevolata.

Tale novità coinvolge anche il recupero e dunque i controlli sul superbonus 110. Ora che l’agevolazione sta andando verso la fine della propria operatività, l’Agenzia delle entrate si concentrerà maggiormente sulle attività di recupero.

Detto ciò, vediamo cosa cambia con la riforma fiscale in materia di controlli superbonus.

I controlli sul superbonus

La mancanza dei requisiti per legittimare la spettanza del superbonus con sconto in fattura e cessione del credito, può essere contestata dall’Agenzia delle entrate con i c.d. atti di recupero. La norma di riferimento è il comma 5 dell’art.13 del D.Lgs 471/1997.

Gli atti di recupero sono provvedimenti emanati dal Fisco in ipotesi di crediti inesistenti ossia rispetto ai quali mancano i presupposti costitutivi per richiedere l’agevolazione.

Più nello specifico, si considera inesistente il credito:

  • in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo;
  • la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatici e formali delle dichiarazioni.

Se manca uno di questi elementi si parla invece di crediti inesistenti. Rispetto ai quali le attività di recupero sono quelle ordinarie. La contestazione non avviene tramite atto di recupero.

Rimanendo sugli atti di recupero per credito inesistente, questi possono essere notificati (vedi comma 16, art. 27, del D.L. n. 185/2008) entro il  31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo del credito inesistente.

Dunque, anche rispetto ai crediti da superbonus con sconto in fattura o cessione del credito l’Agenzia delle entrate ha otto anni di tempo per notificare l’atto di recupero.

I controlli sul superbonus

Rispetto al 110, c’è da dire che l’art.119 del DL 34/2020 prevede delle peculiarità specifiche per i controlli da superbonus.

In particolare, in ipotesi di credito inesistente, il Fisco provvede a recuperare in capo al contribuente:

  • l’importo pari al bonus non spettante;
  • gli interessi maturati sul bonus non spettante;
  • gli interessi maturati sulla sanzione del 100%.

I cessionari ossia coloro che prendono il credito hanno un responsabilità limitata sul 110.

A ogni modo:

  • le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata;
  • in caso di violazioni rilevanti,  la decadenza del 110 si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità o omissione.

Per gli atti di recupero, prima della riforma non era né possibile il c.d. accertamento con adesione né la definizione agevolata delle sanzioni (riduzione a 1/3).

Con la riforma fiscale, vengono approvate delle novità pro contribuente.

Controlli Superbonus, recupero dell’agevolazione anche in accertamento con adesione (riforma fiscale)

Grazie al D.Lgs n°13/2023 si arriva ad una armonizzazione tra i controlli relativi ai crediti inesistenti e quelli relativi ai crediti non spettanti. Per entrambi ora si fa riferimento all’emissione di un atto di recupero. Con conferma della differente decadenza dei termini di accertamento. Ciò riguarda anche i controlli 110.

Le novità sono contenute nel nuovo articolo 38-bis del DPR 600/73, atti di recupero.

In particolare, con la riforma viene prevista:

  • la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  • distinti periodi di decadenza, dal potere di notifica dell’atto sulla base della diversa tipologia di crediti oggetto di recupero: otto anni in caso di credito inesistente, ovvero 5 anni in caso di credito non spettante, rispettivamente, per il recupero dei crediti non spettanti e per il recupero dei crediti inesistenti, per tenere conto dell’osservazione della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati (lettera c);
  • il divieto di compensazione per il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso;
  • in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all’atto di recupero, anche se non definitivo, ai sensi dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  •  l’attribuzione della competenza all’emanazione degli atti, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, all’Ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente per il precedente periodo di imposta;
  • l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per le relative controversie.

I termini di accertamento

Circa i termini di accertamento ora anche per i crediti inesistenti, ai fini della decorrenza dei termini, si fa riferimento al momento dell’indebito utilizzo.

Non più all’anno successivo di quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

A ogni modo, in ipotesi di accertamento con adesione ora espressamente ammesso anche per gli atti di recupero, non sarà possibile rateizzare il dovuto.

Quanto detto fin qui vale anche per i controlli sul 110.

La norma prevede, infine, l’applicazione delle suddette regole, a eccezione di quelle relative a periodo di decadenza e competenza all’emanazione degli atti, al procedimento di recupero degli importi non versati. Compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.

Riassumendo…

  • La riforma fiscale cambia la disciplina dei controlli per i crediti indebitamente utilizzati;
  • sia per i crediti inesistenti sia per quelli non spettanti ora si fa riferimento all’emissione di un atto di recupero;
  • l’atto di recupero per i crediti indebitamente utilizzati potrà essere notificato dal Fisco entro 8 anni dall’utilizzo indebito se il credito è inesistente, 5 anni se il credito è non spettante;
  • le novità della riforma fiscale imputano anche sui controlli 110.