La legge di bilancio 2023 (commi da 115 a 119) ha previsto il pagamento del c.d. contributo di solidarietà straordinario. Una somma che devono pagare alcune partite IVA sul fatturato guadagnato.

In sintesi, lo devono pagare i soggetti che esercitano in Italia una o più delle seguenti attività:

  • produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita
  • rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale
  • produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi
  • importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi
  • introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Il contributo di solidarietà costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia.

I codici ATECO che devono pagare il contributo di solidarietà

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4/E del 23 febbraio 2023, ha fornito i primi chiarimenti sulla misura. Nel documento ha anche riportato un elenco (NON esaustivo) dei codici ATECO che individuano quali partite IVA sono obbligate a pagare il contributo di solidarietà. Si tratta dei seguenti:

  • 06.20.00 – Estrazione di gas naturale
  • 19.20.10 – Raffinerie di petrolio
  • 19.20.20 – Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
  • 19.20.30 – Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
  • 19.20.90 – Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
  • 35.11.00 – Produzione di energia elettrica
  • 35.14.00 – Commercio di energia elettrica
  • 35.21.00 – Produzione di gas
  • 35.23.00 – Commercio di gas distribuito mediante condotte
  • 46.71.00 – Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti perautotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 47.30.00 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Base imponibile, aliquota e versamento

Il contributo di solidarietà da pagare si ottiene applicando l’aliquota del 50% sulla base imponibile.

Ad ogni modo, il contributo non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

La base imponibile su cui applicare l’aliquota del 50% è data

dall’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Tutte le specifiche sul calcolo corretto della base imponibile del contributo di solidarietà sono, comunque, indicate nella menzionata Circolare del 23 febbraio 2023. Il termine di versamento varia in funzione della data di chiusura dell’esercizio.