Tra i soggetti non ammessi al contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), rientrano gli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir.

Prima di capire di quali enti si tratta, ricordiamo che possono accedere al beneficio, indipendentemente dal codice ATECO dell’attività esercitata, i soggetti i titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, che hanno conseguito

  • ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro.

Oltre la suddetta condizione è richiesto altresì il rispetto di almeno uno tra i due seguenti ulteriori requisiti:

  • media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019
  • aver attivato partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Sono ammessi al contributo, nel rispetto delle condizioni sopra elencate, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

La domanda per per il contributo a fondo perduto in esame è da presentarsi all’Agenzia delle Entrate (in modalità telematica) nel periodo 30 marzo 2021 – 28 maggio 2021 (salvo proroghe).

Gli enti esclusi dal fondo perduto del decreto Sostegni

Come anticipato, per espressa previsione normativa, non sono ammessi al contributo in commento gli enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir. In dettaglio si tratta dei seguenti soggetti:

  • organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica
  • comuni
  • unioni di comuni
  • consorzi tra enti locali
  • associazioni e enti gestori di demanio collettivo
  • comunità montane
  • province e regioni.

Altri soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto del decreto Sostegni

Oltre agli enti sopra menzionati, sempre per espressa previsione dello stesso decreto Sostegni, sono esclusi dal beneficio:

  • intermediari finanziari e società di partecipazione, ovvero i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari
  • coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

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