Svolgo la professione di avvocato, opero in regime forfettario. Lo scorso anno ho percepito l’indennità di maternità per un importo di 5.000 euro. A breve vorrei richiedere il contributo a fondo perduto previsto nel D.L. Sostegni.

A tal proposito, la percezione dell’indennità di maternità è da ostacolo alla richiesta del contributo? L’identità deve essere considerato quale compenso? Concorre al calcolo della perdita di fatturato?

L’indennità di maternità: trattamento fiscale

Il trattamento fiscale dell’indennità di maternità è stata messo in chiaro dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 17/E 2012.

In tale documento di prassi, l’Agenzia ha chiarito che, in base  all’art.6 del DPR 917/86, TUIR:

  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
  • costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Rientrano in tali proventi anche le indennità sostitutive del reddito di impresa/professione, tra cui l’indennità per maternità.

L’indennità di maternità per i forfettari

Circa l’indennità di maternità riconosciuta agli avvocati, fermo restando l’attrazione ai redditi conseguiti dall’attività svolta, valgono le seguenti considerazioni. Considerazioni effettuate anche sulla base delle istruzioni di compilazione del modello A5.

Nelle istruzioni è specificato che:

  • per coloro che(..) hanno aderito al Regime Forfetario il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato sulla differenza fra il reddito lordo indicato al rigo LM34 colonna 3, relativo al solo reddito lordo professionale di cui al codice di attività 69.10.10. e
  • le perdite pregresse di cui al rigo LM37 colonna 6 del Modello Redditi – PF.

L’eventuale indennità di maternità, percepita nel corso dell’anno, deve essere riportata nel rigo LM22-27 colonna 3 relativo al solo reddito di cui al codice di attività 69.10.

10, per coloro che si avvalgono del Regime di determinazione forfetaria.

Difatti, anche le istruzioni confermano che l’indennità di maternità deve essere considerata a tutti gli effetti quale componente reddituale.

 

E’ da ricordare che con il modello A5, gli avvocati, provvedono ad auto liquidare:

  • il contributo soggettivo del 14,5% sul reddito professionale netto entro un determinato range fissato anno per anno, più il 3% a titolo di solidarietà sul reddito eccedente;
  • il contributo integrativo del 4% sul volume di affari IVA dichiarato, tolto quanto già versato a titolo di contributo integrativo minimo.

L’indennità di maternità e il contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni: la verifica del monte ricavi compensi

L’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni, ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le attività colpite dall’attuale pandemia da covid-19. Il contributo può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario, con un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro. Anche i forfettari possono richiedere il contributo.

Oltre a tale requisito, è necessario alternativamente che:

    1. l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
    2. l’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Difatti, per i soggetti con partita iva attiva dal 1° gennaio 2019 in avanti, il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza del requisito della perdita di fatturato.

I forfettari, ai fini della verifica della soglia ricavi compensi 2019, devo considerare gli importi riportati ai righi da LM22 a LM 27 colonna 3. Queste sono le indicazioni contenute nella Guida dell’Agenzia delle entrate sul contributo a fondo perduto.

Detto ciò però, per il contribuente forfettario non si pone il problema di verificare il superamento della soglia ricavi/compensi pari a 10.000.

000 di euro (1° requisito). Infatti, per operare in regime forfettario è necessario rispettare un monte ricavi/compensi pari a 65.000 euro. La verifica dei ricavi nei confronti di un contribuente forfettario pare del tutto priva di senso logico.

Se proprio volessimo porci il problema, l’indennità di maternità concorre alla verifica della soglia ricavi/compensi di 10 milioni ma non a quella di 65.000 euro. Pur essendo considerato quale componente reddituale.

 

Al contrario, dubbi possono esserci sul fatto se l’indennità di maternità vada considerata ai fini della verifica della perdita di fatturato.

L’indennità di maternità e il contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni: la verifica della perdita di fatturato.

Innanzitutto è da precisare che la percezione dell’indennità di maternità non è da ostacolo alla richiesta del contributo a fondo perduto. Il dubbio verte sul fatto se l’indennità concorra o meno al calcolo della perdita media di fatturato.

A tal proposito, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Nello specifico, e percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Il calcolo delle medie mensili

Le medie mensili devono essere calcolate sulla base delle seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
  • concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili;
  • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione;
  •  nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020;
  • gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

L’indennità di maternità fa fatturato? 

In base a quanto detto finora, è lecito chiedersi se l’indennità di maternità vada considerata quale fatturato.

Noi di InvestireOggi riteniamo che l’indennità non vada intesa quale fatturato in senso stretto. Nozione legata all’emissione di un documento contabile a prova dell’operazione effettuata.

Di conseguenza, in attesa di indicazioni ufficiali da parte de Fisco, non dovrebbe essere considerata ai fini della verifica della perdita media.

Ad ogni modo, la situazione diventa più semplice per coloro che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 in avanti. In tale casi,il contributo è determinato come segue:

  • se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (dato del 2020 inferiore rispetto al dato 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza le percentuali sopra individuate del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora non vi sia perdita di fatturato;
  • nel caso in cui, invece, la differenza  è positiva o pari a zero, il contributo è pari all’importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Come anticipato sopra, tali soggetti, con partita iva attiva post 2018, hanno diritto al fondo perduto indipendentemente dalla perdita di fatturato. E’ chiaro che, anche in tali casi, includere o meno l’indennità potrebbe avere risvolti anche sull’entità del contributo spettante.

Non rimane che attendere indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate.