L’Agenzia delle entrate ha pubblicato i codici tributo per la restituzione dei contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza covid-19. L’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’indennizzo non spettante, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi.

Il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio

Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, all’art.25 ha previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno subito una perdita di fatturato causa Covid-19. Rientrano tra i beneficiari i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, secondo le previsioni ivi indicate.

Anche con proseguimento dell’attività di terzi.

Il comma 12, dello stesso articolo 25, prevede, tra l’altro, che:

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”

Anche per gli altri contributo a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19 trova applicazione la citata disposizione.

Chi deve restituirlo e come

Con la risoluzione n. 45 del 7 luglio 2021, l’Agenzia istituisce i codici tributo per recuperare i contributi in questione.

Ecco i codici tributo istituti

  • “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”
  • 7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”
  • “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.

Devono essere dunque inseriti nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), rispettivamente, per riversare il cfp ricevuto indebitamente e pagare i relativi interessi e sanzioni.

In sede di compilazione del modello nella sezione “Contribuente”, devono essere indicati i dati identificativi di chi versa.

Nella sezione “Erario ed altro” vanno riportati:

  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio.
  • campo “tipo”, la lettera “R”
  • campo “codice”, i codici tributo sopra indicati
  • nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

Il pagamento relativo alle spese di notifica è identificato con codice tributo “A100” già esistente.

Tali codici tributo sono da utilizzare anche per il recupero degli altri contributo a fondo perduto erogati dal’Agenzia delle entrate durante l’emergenza Covid-19.