Il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio non spetta per le attività che sono state avviate dopo il 30 aprile 2020. Tuttavia, laddove l’attività in precedenza svolta da una società di persona, nel periodo 1° gennaio 2020-30 aprile 2020, sia proseguita dall’unico socio, questo può avere diritto al fondo perduto, in autotutela. In tale caso non è corretto parlare di attività neocostituita dopo il 30 aprile 2020.

L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta 29 dell’11 gennaio 2020.

Il contributo a fondo perduto nel decreto Rilancio

Il D.

L. 34/2020, decreto Rilancio, all’art. 25 prevede un contributo a fondo perduto per le attività economiche colpite dalla crisi economica legata al covid-19.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo.  Sono ammessi anche i titolari di reddito agrario.

Tali soggetti, oltre a non presentare ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro, devono rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  2.  inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Quanto spetta?

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Spetta comunque almeno un contributo minimo pari a 1.000 per le persone fisiche, 2.000 per le persone giurisidiche.

La risposta n°29 dell’11 gennaio: il proseguimento di un’attività già in essere

Con la risposta n°29 dell’11 gennaio l’Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un ex socio di una SNC che, venuta meno la pluralità dei soci, ha deciso di proseguire la stessa attività come imprenditore individuale. Proseguendo ogni rapporto giuridico attivo e passivo della precedente società. Lo stesso soggetto ha presentato istanza di richiesta del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio ottenendo esito negativo. “Il codice fiscale dell’azienda risulta estinto”. Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di dare chiarimenti sulla possibilità di presentare nuovamente la richiesta tramite PEC.

A tal proposito, le richieste per il contributo a fondo perduto potevano essere inviate:

  • a partire dal giorno 15 giugno 2020 e
  • non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Se la domanda era presentata da un erede che prosegue l’attività del de cuius, le istanze potevano essere trasmesse dal 15 giugno e non oltre il 14 agosto.

Ad ogni modo, il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Rilancio non spetta per le attività che sono state avviate dopo il 30 aprile 2020.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Detto ciò, nella circolare n°22/2020, l’Agenzia ha chiarito che:

nell’ipotesi in cui, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, l’attività esercitata da una società di persone prosegua in capo all’unico socio superstite come impresa individuale la riduzione del fatturato è determinata tenendo in considerazione l’ammontare relativo al 2019 della società di persone esistente prima dell’operazione di riorganizzazione, considerato che, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita.

In tale caso, non si tratta di nuovo attività ma di proseguimento dell’attività.

Di conseguenza, nel rispetto di tutti i requisiti, non opera la conseguente esclusione dal fondo perduto.

Considerato ciò, l’Agenzia ammette la possibilità di presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto della 1° domanda.

Fermo restando che:

  1. il soggetto che può fruire del beneficio è quello che a seguito della “trasformazione” è rappresentato dalla ditta individuale;
  2. la soglia di accesso al contributo, di cui al comma 2 dell’articolo 25 del decreto “Rilancio”, si determina facendo riferimento l’ammontare dei ricavi riferibili all’azienda preesistente;
  3. per il calcolo della riduzione del fatturato l’istante deve confrontare i dati riferibili ai due periodi di riferimento (aprile 2020-aprile 2019), considerando il fatturato relativo all’azienda trasferita.

In sintesi, il “fondo perduto” spetta anche in caso di proseguimento di un’attività già in essere.