Chi ha avuto il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni, perché avente i requisiti, riceve in automatico il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni bis, dunque, senza necessità di ripresentare domanda.

C’è, tuttavia, un vincolo da considerare, ossia la scelta della modalità di erogazione del beneficio fatta nella richiesta del primo contributo (ossia quello di cui al decreto Sostegni).

Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni: modalità di erogazione

Nella domanda per il fondo perduto del decreto Sostegni, il richiedente doveva indicare la modalità in cui intendeva godere del beneficio.

In dettaglio, questi poteva scegliere tra:

  • accredito diretto in conto corrente (indicando l’IBAN nella domanda)
  • credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Non era ammessa una scelta parziale, ossia la possibilità di godere del contributo in parte come accredito diretto in conto corrente ed in parte come credito d’imposta.

Per l’utilizzo in compensazione nel Modello F24 si utilizza il codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 24/E del 2021, ossia “6941”.

La scelta una volta fatta era irrevocabile (salvo possibilità di modificarla fino al termine di scadenza delle domande e sempreché il contributo non fosse stato già erogato).

Modalità di erogazione del contributo automatico

Come anticipato, ai soggetti beneficiari del fondo perduto del decreto Sostegni, sarà riconosciuto in automatico il contributo di cui al decreto Sostegni bis. La modalità di erogazione sarà la stessa indicata per il primo contributo, senza possibilità di modificarla.

Quindi, se, ad esempio, nella domanda per il fondo perduto del decreto Sostegni ha scelto il credito d’imposta, anche per il contributo automatico del Sostegni bis sarà prevista tale modalità di erogazione (il credito da poter utilizzare in compensazione è consultabile anche nella sezione “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet).

Ricordiamo, infine, che

  • per l’utilizzo in compensazione non si applicano i limiti legislativamente previsti (vedi anche).
  • il Modello F24 contenente la compensazione deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o anche tramite intermediario incaricato.

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