Aumentano anche quest’anno i contributi Inps per i lavoratori agricoli. Per effetto della legge 146/1997 crescono nel 2023 gli importi che le imprese devono versare ogni mese all’Inps per i loro dipendenti. E per quest’anno si spederà di più.

L’aliquota contributiva IVS dovuta per i lavoratori agricoli aumenta, infatti, ogni anno in conseguenza dell’inflazione. L’obiettivo è quello di arrivare alla soglia prevista del 32,3% per la generalità dei lavoratori agricoli in maniera da equiparare la loro pensione a quella della generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

I contributi Inps 2023 per i lavoratori agricoli

Con la circolare n. 18 del 10 febbraio 20223 l’Inps ha precisato qual è l’ammontare della contribuzione IVS che le imprese agricole devono versare per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Importi più elevati naturalmente in conseguenza dell’impennata dell’inflazione del 2022 che ha coinvolto tutti i settori previdenziali.

L’incremento della contribuzione per il 2023, che riguarda solo la parte a carico del concedente, passa dal 20,75% al 21,06%, dato che la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%). Aumenta quindi solo il contributo da parte datoriale.

Considerando l’aliquota base dell’0,11% pagata sempre dall’azienda (che si aggiunge all’aliquota del 20,35%) la contribuzione complessiva IVS nel 2023 raggiunge quota 29,90%. Si avvicina così sempre più all’obiettivo finale del 32,3% stabilito dalla legge.

Retribuzione di riferimento e sgravi

La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato è pari al salario contrattuale, tenuto conto di un minimale giornaliero che per il 2023 è stato fissato in 48 euro al giorno.

Se la paga supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (52.190 euro nel 2023), l’aliquota contributiva a carico degli operai viene maggiorata di un punto percentuale. Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.

Anche per quest’anno sarà applicata la riduzione la riduzione degli oneri sociali (ex legge 266 del 2005 e 388 del 2000) e che prevede per le aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari una riduzione della contribuzione pari allo 0,03% per la tutela della maternità e del 1,34% per la disoccupazione.

Nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e in quelli classificati come svantaggiati restano in vigore le agevolazioni della legge 191/2009 che prevedono una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal datore di lavoro pari al 75% per i primi e del 68% per i secondi.