Aumentano anche quest’anno i contributi Inps per i lavoratori agricoli. Per effetto della legge 146/1997 crescono nel 2022 gli importi che le imprese devono da versare ogni mese all’Inps.

L’aliquota contributiva IVS dovuta per gli agricoli dipendenti aumenta, infatti, ogni anno. Con l’obiettivo di arrivare alla soglia prevista del 32,3% per la generalità dei lavoratori agricoli.

I contributi Inps 2022 per i lavoratori agricoli

Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 l’Inps ha quindi precisato qual è l’ammontare della contribuzione IVS che le imprese devono versare per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato.

L’incremento della contribuzione per il 2022, che riguarda solo la parte a carico del concedente, passa dal 20,55% al 20,75%, dato che la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%).

Considerando l’aliquota base dell’0,11% pagata sempre dall’azienda (che si aggiunge all’aliquota del 20,35%) la contribuzione complessiva IVS nel 2022 pe ri lavoratori agricoli raggiunge quota 29,70%.

Retribuzione di riferimento e sgravi

La retribuzione da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato è pari al salario contrattuale. Tenuto conto di un minimale giornaliero che per il 2022 è stato fissato in 44,40 euro.

Se la retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (48.279 euro annui nel 2022), l’aliquota contributiva a carico degli operai è maggiorata del 1%. Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia.

Anche per quest’anno è applicata la riduzione degli oneri sociali. Prevede per le aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari una riduzione della contribuzione pari allo 0,03% per la tutela della maternità e del 1,34% per la disoccupazione.

Nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e in quelli classificati come svantaggiati restano in vigore le agevolazioni della legge 191/2009.

Essa prevede una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal datore di lavoro pari al 75% per i primi e del 68% per i secondi.