Alla data del 10 dicembre avrei dovuto versare il 2° acconto delle imposte più quello dei contributi INPS eccedenti il minimale. Il mio commercialista mi ha preparato un unico F24 in cui sono indicati separatamente le tasse e i contributi. Non sono riuscito a pagate ll’F24 alla data del 10 dicembre causa carenza di liquidità. Vorrei sapere se posso pagare in ravvedimento sia le tasse sia i contributi?

Preciso di essere un commerciante in regime forfettario.

I contributi eccedenti il minimale: quando e come si pagano

Per artigiani e commercianti:

  • i contributi, quota fissa, entro il minimale reddituale vengono versati direttamente con l’F24 alle scadenze prefissate del 16 maggio, 20 agosto 16 novembre, 16 febbraio (dell’anno successivo),
  • quelli eccedenti il minimale invece seguono le scadenze previste per il versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi.

Il commercialista, nel preparare l’F24 per i versamenti dell’Irpef in saldo e acconto, inserisce anche le quote dei contributi INPS eccedenti il minimale contributivo.

Infatti, se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).

Il versamento avviene:

  • in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed
  • eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.

Tali contributi, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF).

La proroga della scadenza al 10 dicembre

Con l’art.1 del D.L. 157/2020, Ristori-quater, il pagamento del 2° acconto delle imposte è stato spostato dal 30 novembre al 10 dicembre.

La proroga riguarda  il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap  per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. Naturalmente se non si rispettano le condizioni di proroga al 30 aprile 2021.

Non era richiesto alcun requisito specifico per beneficare della proroga al 10 dicembre.

La data del 10 dicembre vale anche per i contributi INPS artigiani e commercianti eccedenti il minimale oltre che per i contributi previdenziali versati dagli iscritti alla Gestione separata.

Questo perchè l’art.18 comma 4 del D.Lgs 471/1997 dispone che:

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Dunque, abbiamo appena individuato le ragioni secondo le quali la proroga al 10 dicembre riguarda anche i contributi eccedenti il minimale.

Niente ravvedimento per i contributi INPS: la risposta al quesito

Fatta tale ricostruzione, è lecito chiedersi se sia possibile ravvedere, ex art.13 del D.Lgs 472/1997, i contributi previdenziali non pagati alla data del 10 dicembre. Ebbene la risposta è negativa.

Infatti, per il recupero dei contributi eccedenti il minimale è prevista una specifica procedura.

Per regolarizzare gli omessi versamenti dei contributi in eccedenza è necessario attendere l’emissione di un apposito avviso bonario da parte dell’Agenzia delle entrate.

Perchè lo emette l’Agenzia delle entrate e non l’INPS?

L’art. 1 del D. Lgs. 462/97 ha disposto che: “Per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che … devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi”.

Difatti, è l’Agenzia che si muove per il recupero dei contributi determinati in dichiarazione dei redditi.

In caso di mancato pagamento l’INPS procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, all’iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D. Lgs. 46/99).

Attenzione, il recupero dei contributi relativi al minimale imponibile (ctr. fissi) è rimesso alla esclusiva competenza del’Inps.

Ad ogni modo, nel caso specifico su esposto:

  • sarà possibile ravvedere le imposte, anche in maniera frazionata,
  • non è ammesso il ravvedimento per i contributi previdenziali sia entro il minimale contributivo che eccedenti il minimale.