I contributi accreditati a domanda sono dei contributi figurativi accreditati per maturare il diritto alle pensione anche se per le giornate di riposo in questione non sono stati effettuati versamenti.   L’accredito di tali contributi è previsto soltanto per i lavoratori dipendenti e deve essere richiesto contestualmente alla liquidazione della pensione.  

Donazioni di sangue

E’ possibile chiedere l’accredito figurativo per le giornate di riposo concesse ai lavoratori per donazioni di sangue ed emocomponenti successive al 27-5-1990 data in cui è entrata in vigore la legge.

 

Assistenza ai disabili

I contributi figurativi per l’assistenza ai diversabili sono utili per il diritto alla pensione, senza alcuna eccezione, dal 1-1 2000. Sono accreditabili 3 giorni di permesso mensile per genitori o parenti, anche non conviventi, che assistono con continuità familiari entro il 3° grado.  

Riposi giornalieri

Per la madre: il datore di lavoro è tenuto a consentire, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo (che possono essere cumulati anche durante la giornata) di un’ora ciascuno. Diventano di di mezz’ora ciascuno se la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di struttura similare, dell’azienda. Se l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore il riposo è soltanto uno. Per il padre: devono essere concessi gli stessi periodi concessi alla madre quando i figli sono concessi soltanto al padre, se la madre dipendente non se ne avvale, se la madre non è lavoratrice dipendente, nel caso di morte o grave infermità della madre. In caso di parti plurimi le ore di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. In caso di adozioni o affidamenti si applicano le stesse disposizioni per il primo anno dell’ingresso del minore nella famiglia. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa per periodi successivi al 28 marzo 2000.    

Assenza facoltativa post partum

A domanda sono accreditabili i periodi di astensione facoltativa dal lavoro dopo quella obbligatoria per il diritto alla pensione e per il diritto all’indennità di disoccupazione.

 

Gravidanza e puerperio

Inps, contributi figurativi per maternità  

Infortunio e malattia

Contributi figurativi INPS per malattia e infortunio  

Malattia del bambino

Sono accreditabili anche i periodi usufruiti per la malattia del bambini per maturare il diritto alla pensione. I periodi di assenza accreditabili, alternativamente da entrambi i genitori, sono di tutta la durata della malattia certificata dal medico se l’età del bambino è inferiore ai 3 anni, oppure 5 giorni l’anno per bambini con età compresa tra i 3 e gli 8 anni.  

Maternità fuori del rapporto di lavoro

I contributi figurativi per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria di maternità possono essere accreditati anche quando il periodo di maternità si verifica al di fuori del rapporto di lavoro.   Questo diritto è esteso a tutte le lavoratrici dipendenti, domestiche, agricole, iscritte a Fondi Elettrici, Telefonici, Dazio, Trasporti, Volo , Ferrovieri e alle iscritte alla forma di previdenza sostitutiva  

Assistenza sanatoriale (Antitubercolare)

Possono essere accreditati contributi figurativi per assistenza sanatoriale (antitubercolare) che possono essere utilizzati per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, per il prosecuzione volontaria e per determinare tutte le prestazioni. Possono essere accreditati periodi relativi a degenza in regime sanatoriale, percezione dell’indennità post-sanatoriale, cura ambulatoriale e domiciliare, percezione dell’assegno di cura e sostentamento, frequenza di corsi per assistiti o ex assistiti per TBC.  

Servizio militare

Possono essere accreditati, a domanda, per determinare il diritto alla pensione i periodi di servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze Armate Italiane.   Se il periodo è stato già considerato utile ai fii della pensione statale, l’accredito dei contributi figurativi non potrà essere effettuato. Tale accredito può essere richiesto dai lavoratori iscritti nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps.

  I periodi che possono essere accreditati sono quelli prestati successivamente al 30 giugno 1920 per servizio militare e tra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946 nella seconda guerra mondiale.