Da oggi 30 marzo è possibile inviare le richieste del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni. L’invio può avvenire solo in via telematica sia direttamente sia tramite il proprio consulente già delegato al proprio Cassetto fiscale o al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Si accede alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns. Oppure Entratel per gli intermediari. Alla domanda seguiranno le verifiche del Fisco. In caso di semaforo verde, l’Agenzia delle entrate comunica l’attivazione del mandato di pagamento nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni

L’art.1 del D.L. 41/2021, c.d decreto Sostegni,ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto per le partite iva in crisi. Nello specifico il contributo può essere richiesto da imprese, professionisti e titolari di reddito agrario che rispettano precisi requisiti. Il primo requisito è generalizzato. Infatti è previsto che possono richiedere il contributo a fondo perduto coloro che hanno conseguito un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro.

Non basta rispettare tale requisito.

Infatti, è necessario, alternativamente:

  • che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
  • aver aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 in avanti.

Per chi ha aperto la partita iva dal 2019 in aventi, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. E’ sempre da rispettare il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Contributo a fondo perduto anche senza perdita di fatturato: se la partita iva è stata aperta dal 2019 in avanti.

Naturalmente chi ha aperto la partita iva nel 2020 non deve verificare la perdita di fatturato nè il monte/ricavi compensi 2019.

Il calcolo del contributo a fondo perduto

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali sono così individuate:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

L’importo minimo del contributo non può essere inferiore a: 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per i soggetti diversi dalla persone fisiche (Società, ENC).

La richiesta del contributo solo on line: dal 30 marzo al 28 maggio

Da oggi 30 marzo e fino al 28 maggio 2021, è possibile inviare l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto. L’orario di apertura del canale telematico sarà comunicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del richiedente e dell’eventuale rappresentante,
  • il codice fiscale dell’eventuale intermediario che la presenta,
  • l’attestazione del monte ricavi compensi 2019;
  • l’indicazione della media. fatturato/corrispettivi 2019 e 2020;
  • la scelta sulla modalità di fruizione del contributo ossia accredito sul conto o credito d’imposta.
  • l’Iban del conto corrente intestato al soggetto richiedente.

Come presentare l’istanza?

L’istanza può essere presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio consulente di fiducia.  Si accede alla procedura tramite  le credenziali Spid, Cie o Cns.

Oppure Entratel per gli intermediari.

L’invio può avvenire solo in via telematica tramite:

  • procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle entrate oppure
  • con il software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico.

Nelle istruzioni che accompagno l’istanza di richiesta del contributo a fondo perduto è specificato che l’invio della richiesta se effettuata:

  • tramite desktop telematico dall’intermediario, quest’ultimo deve essere delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”; in alternativa, l’intermediario direttamente nell’istanza può autodichiarare di essere stato delegato all’invio del modello.

Se l’invio è effettuato dall’intermediario tramite il portale fatture e corrispettivi, l’intermediario deve essere delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

I controlli del Fisco

Inviata l’Istanza il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell’istanza trasmessa. Nella guida dell’Agenzia delle entrate è suggerito di memorizzare il codice. Per risalire all’istanza trasmessa. Da qui partono una serie di controlli formali. Con i controlli formali si verificano i dati presenti nell’istanza:  codice fiscale del soggetto richiedente, la partita Iva attiva, la compilazione di tutti i campi obbligatori dell’istanza ecc.

Detto ciò, il il sistema rilascia un prima ricevuta che attesta la ricezione della stessa ossia la sua presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Se abbiamo delegato un intermediario, sulla nostra PEC, riceveremo notizia della presa in carico della richiesta del fondo perduto .

Dalla presa in carico in avanti, il Fisico effettua dei controlli più approfonditi.

Da qui, il il sistema conclude l’elaborazione e:

  • in caso di esito negativo, scarta l’istanza, motivane l’esito;
  •  se c’è incongruenza dei dati dell’istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria, l’istanza è sospesa per ulteriori controlli;
  • in caso di esito positivo, emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull’Iban indicato o riconosce il credito d’imposta.

L’esito è comunicato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato.

Nel caso di scarto dell’istanza, il soggetto richiedente può trasmettere una nuova istanza entro e non oltre il 28 maggio 2021.

L’invio sostitutivo

In caso di errore  è possibile correggere l’istanza già inviata. A tal proposito, l’istanza sostitutiva è ammessa solo fino al momento in cui nella sezione “Consultazione esito” (vedi pr. precedente) non ancora presente l’esito finale sulla richiesta del contributo ossia l’istanza risulta ancora in lavorazione o sospesa.

 

Nella guida dell’Agenzia delle entrate è specificato che:

Il momento che attesta l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta, e che preclude la possibilità di invio di un’istanza sostitutiva, è quello dell’esposizione dell’esito nell’area “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale Fatture e Corrispettivi.
Alla luce di ciò, per determinare se sia possibile inviare un’istanza sostitutiva, è necessario verificare in tale area che l’istanza che si intende sostituire risulti ancora “in lavorazione” o “sospesa”.

E’ sempre possibile inviare un’istanza di rinuncia al contributo, anche dopo la pubblicazione dell’esito sul portale fatturato e corrispettivi. La rinuncia può avvenire anche dopo il 28 maggio.