Il contratto d’autore è una delle tipologie contrattuali con cui vengono, sempre più spesso, regolate le collaborazioni che si realizzano nel settore dell’editoria e delle traduzioni ma, frequentemente, anche nel mondo del giornalismo, della pubblicità e del marketing. Il contratto d’autore non prevede particolari requisiti dal punto di vista fiscale pertanto, insieme alla ritenuta d’acconto, si configura come una delle forme contrattuali maggiormente utilizzate, nei confronti di quei collaboratori che non sono titolari di Partita IVA.
Cessione di diritti d’autore: soggetti interessati e tipologia di contratto
Il contratto d’autore è, quindi, una tipologia contrattuale che può interessare:
- scrittori;
- traduttori;
- autori televisivi;
- editor;
- copywriter;
- giornalisti.
Quest’ultimi hanno una natura estremamente versatile, dal momento che non vincola nessuna delle due parti a obblighi particolari e in speciale modo non obbliga l’autore né alla presenza fisica in un dato ufficio, né a prestare la propria opera in orari predefiniti, bensì solo alla trasmissione del frutto del proprio lavoro intellettuale.
Come funziona il contratto d’autore
L’autore esegue per il cessionario un lavoro definito in base a uno specifico contratto sottoscritto da entrambi, dove dovranno essere necessariamente inseriti i seguenti dati:
- i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli della società editrice, o del legale rappresentante di essa;
- la tipologia di lavoro, ossia l’opera realizzata, i cui diritti vengono ceduti;
- il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento.
Per avere un’idea più chiara è possibile scaricare il Fac-simile in PDF di seguito allegato: contratto-di-cessione-diritti-patrimoniali-dautore All’interno del contratto d’autore, non possono essere previsti, orari di lavoro e non può essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita.
Trattamento Fiscale del Contratto d’autore
Essendo il contratto d’autore un contratto di utilizzazione economica sono previste regole del tutto differenti da quelle valevoli sia nei contratti di tipo subordinato che nei contratti di collaborazione occasionale. Il corrispettivo che viene pagato all’autore, è assoggettato ad una ritenuta alla fonte del 20% sulla base imponibile, che viene elevata al 30% nel caso di soggetto non residente in Italia. (disposizione della Finanziaria 2007 – comma 318 dell’unico articolo della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per quanto riguarda la base imponibile, su cui si applica l’imposizione fiscale, nel contratto d’autore, sono previste le seguenti regole:
- per autori con meno di 35 anni, la base imponibile è pari al 60% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 40%);
- per autori con età pari o superiore ai 35 anni, la base imponibile è pari al 75% del compenso (viene, quindi, prevista una deduzione forfettaria del 25%);
Questa deduzione forfettaria è stabilita dall’articolo 54, comma 8, del Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi e la sua misura ha subito numerose variazioni nel tempo. Essa rappresenta il modo di includere nella determinazione del reddito netto da cessione dei diritti effettuata dall’autore i costi collegati alla produzione dei beni.
Trattamento contributivo dei redditi derivanti dal contratto d’autore
Dal punto di vista previdenziale l’INPS ha chiarito che il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto a imposizione nel solo caso in cui derivi dall’esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni. Riguardo al trattamento previdenziale dei redditi da diritti d’autore, sempre considerando il solo caso dell’autore stesso e non degli eredi o di altri soggetti che sono arrivati a godere di tali diritti, si possono configurare i seguenti casi:
- l’autore è un libero professionista iscritto a una delle Casse dei Professionisti, ossia INPGI per i giornalisti o altra cassa professionale, per un autore che svolge una professione differente;
- l’autore è un artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (Fpls): in questo secondo caso, per il calcolo della base contributiva si applica una franchigia del 40% all’ammontare totale dei compensi percepiti (sia che si tratti di prestazione lavorativa che di diritti d’autore). Su tale base contributiva si calcolano i contributi dovuti all’Ex Empals che, in deroga ai principi generali che regolano l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, sono dovuti dal datore di lavoro che, però, applica una rivalsa sul compenso assegnato al lavoratore (l’aliquota della rivalsa varia tra il 9,19% e il 10,19%, in base all’importo del compenso e alla categoria professionale specifica);
- l’autore non è iscritto né a una cassa professionale né al Fpls, avendo a che fare con redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo, non sussiste alcun obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata INPS.