Quando un affittuario cede ad una terza parte il contratto di locazione di parla di sublocazione. Il contratto di sublocazione è distinto da quello di locazione, in questo modo si producono due contratti di locazione entrambi validi.   Non sempre la sublocazione è possibile poiché potrebbe essere espressamente vietata nel contratto di locazione, ma se così non fosse, se non ci sono divieti nel contratto originario, per stipulare un contratto di sublocazione non serve il consenso del proprietario dell’immobile.   Cosa si deve fare per avere un contratto di sublocazione in regola?   Innanzitutto bisogna comunicare al proprietario, attraverso una lettera raccomandata da inviare prima della stipula del contratto, la propria volontà di stipulare un contratto di sublocazione indicando nella stessa il nome del subaffittuario, la durata della sublocazione e il numero di vani che si intende sublocare.

  Nell’articolo 2 della legge 392 del 1978 è espressamente indicato che la sublocazione non può essere mai totale, si possono subaffittare un tot numero di vani ma mai tutto l’immobile salvo avere il consenso del proprietario.   La durata del contratto di locazione non può mai essere superiore a quella della durata del contratto originario mentre l’ammontare del canone è libero. Il contratto di sublocazione va registrato con il modello RLI sia in modalità telematica che cartacea. Nel quadro A va indicato il codice 2.   A questo punto va versata l’imposta di registro, pari al 2% per gli immobili ad uso abitativo e dell’1% per gli immobili strumentali. Nella sublocazione non si può scegliere la cedolare secca.   Il proprietario può opporsi alla sublocazione dell’immobile ma deve farlo entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata. L’opposizione può essere fatta valere solo per gravi motivi, come ad esempio l’affidabilità del subconduttore.   I redditi derivanti dalla sublocazione, inoltre, vanno dichiarati nella denuncia dei redditi come reddito diverso indicando in D4 del modello 73, o in RL10 del modello Unico l’importo da cui si deve dedurre quanto versato al proprietario dell’immobile come canone di affitto.