Una vera e propria rivoluzione nel rapporto Fisco-Contribuente. Infatti, da oggi è in vigore il Dlgs n. 219/2023, decreto di riforma fiscale che contiene modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Una delle novità più importanti riguarda l’introduzione del c.d. contraddittorio preventivo.

Procedura che dovrà essere sempre attivata dal Fisco per permettere al contribuente di fare le proprie controdeduzioni in merito ad un accertamento ed eventualmente richiedere copia degli atti.

Il contraddittorio opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

Vediamo nello specifico come funzione il nuovo contraddittorio preventivo e in che modo cambia il rapporto fisco-contribuente.

Il contraddittorio preventivo

Prima della riforma fiscale, nell’ordinamento tributario nazionale c’erano già alcune previsioni specifiche di contraddittorio preventivo. Si pensi ad alle disposizioni di cui all’art.4-octies del DL 34/2019. Articolo in base al quale il contraddittorio preventivo si applica alla definizione degli accertamenti in materia:

  • di imposte sui redditi e relative addizionali;
  • contributi previdenziali;
  • ritenute, imposte sostitutive;
  • imposta regionale sulle attività produttive;
  • ecc.

Alcun contraddittorio preventivo era necessario ad esempio nei «casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo» (si veda la circolare Agenzia delle entrate n° 17/E 2020. In tale caso infatti, era già previsto espressamente dallo Statuto del contribuente che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica fiscale, il contribuente  entro sessanta giorni poteva comunicare osservazioni e richieste.

Contraddittorio preventivo e accertamenti del Fisco. Da oggi atti annullabili se l’Agenzia non fa questo adempimento

Con la riforma fiscale la portata del contraddittorio preventivo viene ampliata. E di molto. Dunque non si interviene solo in materia di autotutela tributaria.

In base al nuovo articolo 6-bis dello Statuto del contribuente (L.n°212/2000), tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali, le sovrimposte, le addizionali, nonché i provvedimenti sanzionatori, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Ciò sta a significare che il contribuente deve essere messo in ogni caso nella condizioni di poter replicare alle deduzioni fatte dal Fisco.

A livello procedurale il contraddittorio preventivo prevede che:

  • il Fisco comunichi al contribuente lo schema del provvedimento tributario con il quale si assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Il provvedimento non è adottato prima della scadenza del termine di 60 gg. Tale termine può essere prorogato per per non più di trenta giorni.

Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione del provvedimento conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

La portata del nuovo contraddittorio preventivo

Il nuovo contraddittorio preventivo ha una portata ben più ampia. Infatti la norma fa riferimento a tutti i tributi. 

Cosicché ad esempio rientrano nel nuovo contraddittorio preventivo anche gli accertamenti esecutivi dei tributi locali: IMU, TARI, ecc. La procedura in esame riguarderà anche gli avvisi di recupero di crediti inesistenti.

Si ponga attenzione al fatto che laddove l’ufficio non dovesse accogliere le controdeduzioni fatte dal contribuente, dovrà motivare il perché della mancato accoglimento.

L’atto emesso dovrà sempre e comunque rispettare il concetto di motivazione rafforzata. Ossia deve essere specificatamente motivato con riferimento ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente.

Descrivendo le giustificazioni offerte e argomentando sulla loro fondatezza. Dunque le ragioni del mancato accoglimento degli elementi evidenziati dal contribuente devono essere sempre argomentate.

A ogni modo, la fase di contraddittorio dovrà essere rispettare dal Fisco, pena l’annullabilità dell’atto in sede di contenzioso.

Casistiche di esclusione del contraddittorio

La riforma fiscale prevede dei casi in cui non trovano applicazione le disposizioni in materia di contraddittorio preventivo.

Ebbene, sono esclusi dalla procedura in parola, gli atti privi di contenuto provvedimentale.

Come da dossier official del decreto di riforma dello Statuto del contribuente, in esame:

Per “atto di natura provvedimentale” si intende in dottrina un atto che non si riferisce a soggetti e situazioni generali e astratte, ma è indirizzato a soggetti e situazioni rispettivamente particolari e concrete. Il Governo nella relazione illustrativa chiarisce che sono esclusi gli atti istruttori e, più in generale, gli atti privi di immediata lesività; per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, resta invariata la relativa disciplina, nonché i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Tanto per fare un esempio, sono esclusi dal contraddittorio gli avvisi bonari da controllo formale o automatizzato delle dichiarazioni.

A ogni modo, sarà un decreto del MEF a fissare nello specifico le casistiche escluse dalla nuova norma.

In virtù dell’applicazione generalizzata del contraddittorio preventivo, viene abrogato il previgente articolo 12, comma 7, dello Statuto. Articolo secondo il quale l’accertamento non può essere emesso prima che siano passati 60 giorno dal rilascio del PVC (accessi e verifiche fiscali presso la sede del contribuente).

Riassumendo…

  • E’ in vigore da oggi il decreto di riforma fiscale che contiene modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente;
  • il decreto prevede un contraddittorio preventivo generalizzato;
  • si tratta di una forma di tutela per il contribuente che riguarderà anche i tributi locali.