La riforma del contenzioso tributario (D. Lgs. n. 220/2023) è in vigore. Tra le misure contenute c’è l’abolizione dell’istituto del reclamo-mediazione nel ricorso. C’erano dubbi ed incertezze sulla decorrenza di tale abrogazione.

A fare chiarezza è dovuto intervenire direttamente il MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) con apposito comunicato stampa.

Quando fu introdotto, fu richiesto di specializzarsi su questo nuovo istituto finalizzato ad evitare, una volta presentato ricorso contro un provvedimento del fisco, di finire direttamente davanti ai giudici. Insomma, un estremo tentativo di trovare un accordo tra le parti che poteva evitare tutta la fase della discussione del contenzioso.

E molti operatori del settore si abilitarono e specializzarono sulla cosa.

A corsa serviva

Quando arriva un provvedimento dall’Agenzia Entrate o di altra Amministrazione finanziaria, tra gli strumenti sui cui il contribuente può far leva per far valere le proprie ragione c’è il ricorso. L’organo competente è la Commissione tributaria Provinciale, a cui poi segue il secondo grado (Commissione tributaria Regionale) e infine il terzo grado di giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il ricorso è da farsi entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contenente la contestazione. Qualche tempo fa fu introdotto il reclamo-mediazione. In sintesi, per liti di valore fino a 50.000 euro, il ricorso valeva anche come proposta di reclamo-mediazione.

Quindi, la proposta del contribuente alla controparte per trovare un accordo sulla questione prima di finire dinanzi ai giudici. In caso di accordo raggiunto si prevedeva il pagamento (entro 90 giorni) dalla notifica del ricorso dell’importo dovuto a seguito di tale accordo. In assenza di accordo, l’iter del ricorso proseguiva mediante il relativo deposito, dinanzi alla Commissione tributaria, nei termini previsti (entro 30 giorni dalla scadenza dei 90 giorni dalla notifica del ricorso).

Abrogazione reclamo-mediazione: da quando?

La riforma del contenzioso tributario (art. 2 D. Lgs. n. 220/2023) ha abrogato il reclamo-mediazione.

Ricordiamo altresì che, dall’altro lato c’è la riforma fiscale che porta anche novità per autotutela e interpello.

Come anticipato, c’erano dubbi sulla decorrenza di tale abrogazione. È, quindi, intervenuto il MEF con il Comunicato Stampa del 22 gennaio 2024, in cui espressamente è detto quanto segue:

Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.

In parole brevi, non è più prevista l’applicazione del reclamo-mediazione per i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 4 gennaio 2024. Per quelli notificati prima di tale data, invece, il reclamo-mediazione continua ad applicarsi. Ciò significa anche che, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, il deposito in Commissione tributaria dovrà farsi entro 30 giorni da detta notifica.

Riassumendo…

  • la riforma del contenzioso tributario (D. Lgs. n. 220/2023) abroga l’istituto del reclamo-mediazione nel ricorso
  • c’erano dubbi sulla decorrenza dell’abrogazione
  • il MEF ha emanato il comunicato stampa sulla decorrenza abrogazione reclamo-mediazione
  • il Ministero con detto comunicato specifica che il reclamo-mediazione è abrogato a partire dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024.