Entro il 28 febbraio è possibile procedere alla conservazione delle fatture elettroniche e delle note di variazione inviate e ricevute nel 2020.

Difatti, imprese e società hanno tra mesi di tempo dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per procedere alla conservazione delle fatture elettroniche.

Ecco tutte le istruzioni operative.

L’obbligo di conservazione può essere assolto anche grazie al servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate.

La conservazione delle fatture elettroniche

Il D.M. 17 giugno 2014, disciplina anche l’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche.

Tale decreto che regola anche le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, all’art.

2 dispone che,

ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.

Il processo di conservazione e’ effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489 (art.3, comma 3 del D.M. 17 giugno 2014).

C’è tempo fino al 28 febbraio per le fatture 2020

I termini di conservazione delle fatture elettroniche sono stati meglio chiariti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°46/E 2017.

L’Agenzia delle entrate, sulla base delle previsioni di al D.M. 17 giugno 2014, ha ribadito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il:

  • terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un ottica di semplificazione e uniformità del sistema,
  • con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

In pratica, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Termine fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello al quel si riferisce la dichiarazione. Lo stesso termine vale per i documenti rilevanti ai fini Iva. Inoltre, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Per il periodo d’imposta 2020, il termine di presentazione del modello Redditi è coinciso con la data del 30 novembre.

Da qui, la conservazione delle fatture 2020 deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2022.

Conservazione anche tramite il servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate

L’obbligo di conservazione può essere assolto anche grazie al servizio gratuito dell’Agenzia delle entrate.

In base alle indicazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate il servizio, gratuito, è attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. L’adesione comporta che tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni. Anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.

La durata della Convenzione è di 3 anni.

Alla scadenza: occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza, secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.