Entro il 29 febbraio 2024 dovrà essere versato il conguaglio IMU 2023. Si tratta di una scadenza inusuale posto che di norma il saldo o conguaglio Imu si versa entro il 16 dicembre dell’anno per il quale le aliquote sono state validamente approvate. 

Tuttavia, per consentire ai Comuni che hanno trasmesso al MEF le aliquote e i relativi regolamenti in ritardo, la Legge di bilancio (L.n°213/2023), ha previsto una sorta di remissione in bonis. Dando piena validità alle aliquote tardive, ossia inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.

Cosicché, il contribuente dovrà verificare le eventuali aliquote tardive pubblicate dal Comune in cui è ubicato l’immobile rispetto al quale è dovuta l’IMU, e procedere al versamento del conguaglio. Può anche succedere che le nuove aliquote siano inferiori rispetto a quelle 2022. In questo caso il contribuente avrà diritto ad un rimborso rispetto a quanto versato a saldo alla data del 18 dicembre sulle base delle aliquote 2022.

L’obbligo di versamento del conguaglio potrebbe riguardare anche chi possiede un immobile destinato ad abitazione principale.

Conguaglio IMU. La scadenza del 29 febbraio

L’obbligo di versamento del conguaglio IMU è previsto al comma 72 della L. di bilancio 2024.

In particolare, come da dossier ufficiale della Legge citata, limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.

Rispetto all’IMU dunque, sono comunque valide le aliquote 2023:

  • inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate;
  • ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.

Per essere valide per l’anno di riferimento, di norma l’inserimento delle aliquote nel portale del Federalismo Fiscale e la successiva pubblicazione devono avvenire rispettivamente nel termine ordinario del: 14 e 28 ottobre.

Il fatto che le aliquote tardive siano state rimesse in bonis dalla L. di bilancio,  comporta che, laddove queste siano maggiori di quelle del 2022, il contribuente debba andare alla cassa nuovamente. Rispetto a quanto versato al 18 dicembre 2023, sarà necessario pagare un conguaglio. Ciò dovrà avvenire entro il 29 febbraio. Senza versare sanzioni e interessi.

Conguaglio IMU anche per l’abitazione principale

La necessità di versare il conguaglio potrebbe riguardare anche l’IMU dovuta per l’abitazione principale.

A tal proposito è utile ricordare che:

  • non è dovuta l’IMU per l’abitazione principale;
  • l’IMU è dovuta laddove l’abitazione principale però sia di “lusso” ossia rientri in una delle seguenti categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre rispetto al primo punto, c’è da dire che l’esonero Imu vale anche per le pertinenze della stessa abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sulle aliquote che si applicano all’abitazione principale di lusso, l’aliquota base è pari allo 0,5 per cento. Tuttavia il Comune, con apposita delibera, può: aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. E’ ammessa una detrazione di 200 euro, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si registra il possesso a titolo di abitazione principale.

Dunque, ai fini dell’eventuale conguaglio da versare al 29 febbraio, i possessori di abitazione principale di lusso, possono trovarsi nelle seguente situazioni:

  • il Comune aveva pubblicato le aliquote 2023 nei termini ordinari, di conseguenza il contribuente alla data del 18 dicembre 2023 (scadenza Saldo IMU, il 16 cadeva di Sabato) poteva già pagare il saldo con le aliquote corrette;
  • il Comune rientra nella proroga della L. di bilancio, il contribuente dovrà verificare la aliquote IMU 2023 e procedere all’eventuale conguaglio;
  • il Comune ha trasmesso le aliquote oltre i termini prorogati dalla L. di bilancio, in questo caso, il contribuente nulla dovrà versare in più rispetto a quanto pagato al 18 dicembre.

Accedendo al portale del MEF, c’è un’apposita applicazione che, una volta inserito il nome del Comune, permette di verificare la validità delle aliquote 2023.

Il versamento del conguaglio dovrà tenere conto anche dell’eventuale ravvedimento IMU.

Riassumendo…

  • L’obbligo di versamento del conguaglio potrebbe riguardare anche chi possiede un’abitazione principale di lusso;
  • la scadenza per il pagamento del conguaglio è fissata al 29 febbraio;
  • sul portale del MEF è possibile verificare la validità delle aliquote IMU 2023.