29 febbraio 2024. Questa è la data che deve segnare sul calendario chi possiede o detiene immobili per i quali è dovuta l’IMU e che dovrà tornare alla cassa per il conguaglio IMU 2023.

La Legge di bilancio 2024, L.n°213/2023, ha reso valide le delibere e i regolamenti IMU 2023 che i relativi Comuni hanno inserito tardivamente sul portale del Federalismo Fiscale. Cosicché, chi alla data del 18 dicembre aveva versato il saldo IMU, giustamente, sulla base delle aliquote IMU 2022, in alcuni casi dovrà rimettere mani al portafoglio per effettuare il conguaglio sulla base delle aliquote 2023 ora rimesse in bonis dalla L.

di bilancio.

Merita particolare attenzione, la situazione del contribuente che alla data del 18 dicembre non ha versato il saldo Imu o lo ha fatto in maniera carente. Nell’ipotesi in cui dovrà versare anche il conguaglio, è bene tenere separati i due adempimenti: ravvedimento e conguaglio 2023.

Vediamo come gestire al meglio i due versamenti.

Il Conguaglio IMU 2023

Prima di entrare nello specifico della questione, vediamo quali sono le tempistiche ordinarie di trasmissione e pubblicazione delle delibere IMU nell’anno N per far si che le stesse siano valide per lo stesso anno.

Ebbene, le aliquote e i regolamenti IMU deliberati dal Comune hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; a tal fine, il comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ciò deve avvenire entro il 14 ottobre dello stesso anno.

Dunque, le delibere IMU 2023 per essere valide ai fini del saldo che andava versato entro il 18 dicembre, dovevano:

  • essere inserite nel portale federalismo fiscale entro il 14 ottobre e pubblicate,
  • ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 28 ottobre.

Laddove tale data non siano state rispettare, il contribuente ha versato il saldo Imu 2023 sulla base delle aliquote 2022.

Cosicché 1° e 2° rata IMU hanno avuto lo stesso importo.

Detto ciò, con il comma 72 della L. di bilancio, è stato previsto che limitatamente al 2023, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU, purché:

  • inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate,
  • ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 15 gennaio 2024.

Conguaglio IMU 2023 e ravvedimento. Come mettersi in regola con il Comune

Pe effetto dell’intervento della L. di bilancio, le aliquote tardive Imu sono state rimesse in bonis. Dunque ritornano in gioco per il calcolo del saldo Imu 2023 che scadeva lo scorso 18 dicembre. Ecco perchè ora sia parla di conguaglio. Bisogna completare il pagamento effettuato a dicembre.

Infatti, l’eventuale differenza positiva tra l’IMU, calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 72 (entro il 15 gennaio 2024) e quella versata ai sensi dell’articolo 1, comma 762 della legge 160/2019 (entro il 18 dicembre 2023) è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.

Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Dunque, una volta verificata la validità delle aliquote 2023 del Comune in cui è ubicato l’immobile, il contribuente è tenuto a versare il conguaglio. La verifica può essere effettuata a questo indirizzo web aliquote IMU , inserendo il Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si paga l’IMU.

Non è detto che bisogna necessariamente versare il conguaglio. Ciò vale anche in ipotesi di possibile conguaglio per chi ha venduto casa.

Infatti, può accadere che:

  • il contribuente ha pagato il saldo 2023 sulla base delle aliquote 2023 tempestivamente pubblicate dal Comune in cui è ubicato l’immobile (nessun conguaglio da versare);
  • il contribuente ha pagato il saldo 2023 sulla base delle aliquote 2022, il Comune non ha rispettato le tempistiche ordinarie di trasmissione delle aliquote (ora però potrebbe rientrare nella remissione in bonis prevista dalla L. di bilancio con obbligo di conguaglio;
  • il contribuente ha pagato il saldo 2023 sulla base delle aliquote 2022, il Comune non ha rispettato le tempistiche ordinarie di trasmissione delle aliquote nè quelle previste dalla L. di bilancio (nessun conguaglio avuto).

Il ravvedimento del saldo

Attenzione però, ci potrebbe essere anche un’altra situazione.

Il versamento del saldo 2022 è stato effettuato in maniera carente o non è stato proprio effettuato.

In tale caso, al di là del discorso sul conguaglio, il contribunte dovrà mettere a posto il versamento scaduto al 18 dicembre 2023. Dunque dovrà ricorrere al ravvedimento operoso versando anche sanzioni e interessi. Rispetto invece all’eventuale conguaglio, non sanno dovuti nè sanzioni nè  interessi.

A seconda di quando effettuerà il ravvedimento, sulla sanzione del 30% applicherà le seguenti riduzioni:

  • ravvedimento sprint, nei primi 14 giorni dalla scadenza fissata per il pagamento del tributo, la sanzione è pari allo 0,1% (1/10 dell’1%) per ogni giorno di ritardo, fino al 14°;
  • ravvedimento breve, tra il 15° giorno ed il 30° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,5% (1/10 del 15%);
  • intermedio, tra il 31° giorno ed il 90° giorno di ritardo rispetto alla scadenza di versamento, la sanzione dovuta è pari all’1,67% (1/9 del 15%).

Posto che dal 18 dicembre sono trascorsi più di 30 giorni, dovrà tenere conto delle riduzioni da ravvedimento intermedio o successivo.

Trascorsi i suddetti termini, si entra nel ravvedimento lungo e lunghissimo, con sanzioni dal 3,75 (1/8 del 30%) al 6% (1/5 del 30).

Riassumendo.

  • Il 29 febbraio scade il conguaglio IMU 2023;
  • il versamento dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote IMU rimesse in bonis dalla L. di bilancio;
  • in alcuni casi sarà necessario ravvedere il saldo 2023 non pagato o versato solo in parte sulla base delle aliquote 2022.