Il congedo straordinario vale anche per chi ha la 104 personale? Grazie.   

Il lavoratore con legge 104 articolo 3 comma 3 ha diritto di fruizione, per se stesso, come è noto, dei 3 giorni di permesso retribuito mensili (fruibili a giorni, frazionati a ore o anche in modalità di 2 ore al giorno), ma può fruire per se stesso anche del congedo straordinario di 2 anni?

Congedo straordinario per lavoratore disabile

In questo caso bisogna fare una netta distinzione tra:

  • congedo straordinario retribuito per l’assistenza dei familiari con handicap della durata di 2 anni
  • congedo straordinario non retribuito, sempre della durata di 2 anni, fruibile per la propria disabilità.

Il congedo straordinario retribuito regolato dalla legge 151, è una misura a favore dei lavoratori che assistono familiari con handicap grave in base alla legge 104 articolo 3 comma 3, che permette un’assenza dal lavoro di 2 anni indennizzata durante la quale il lavoratore conserva il posto di lavoro.

Il disabile può fruire di questa tipologia di congedo se a sua volta assiste un familiare con handicap grave, ma non può fruirne per se stesso.

Il lavoratore disabile per se stesso, però, può fruire di un congedo, sempre della durata biennale, che gli permette la conservazione del posto di lavoro, ma non retribuito. Si tratta di una sorta di aspettativa per gravi motivi personali che permette la conservazione del posto di lavoro e delle mansioni, ma il congedo non da diritto a retribuzione e a contributi figurativi (a differenza di quello retribuito). Il lavoratore disabile, però, ha la facoltà di riscattate a titolo oneroso i 2 anni di congedo non retribuito per non perdere il periodo di contribuzione.

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