Buongiorno dr.ssa Del Pidio, ho letto nel suo articolo di investireoggi sul congedo straordinario (quello di durata biennale) per grave infermità di un parente di primo grado che non è possibile usufruire delle ferie poiché nel periodo di assenza dal lavoro le ferie non vengono maturate. La stessa regola vale anche per chi le ha maturate negli anni di lavoro precedenti e già programmate nel piano ferie aziendale nel periodo in cui sarà in congedo? Nel caso in cui, in questa specifica circostanza, se ne potesse fruire, il datore di lavoro può approfittarne per licenziare il dipendente?
In attesa di un suo feedback, la ringrazio per la cortese disponibilità.
Un saluto.
Durante la fruizione del congedo straordinario retribuito è possibile fruire delle ferie maturate negli anni precedenti? Se si usufruisce del congedo straordinario di due anni continuativi non è possibile richiedere al proprio datore di lavoro le ferie poiché per i 2 anni di congedo c’è una sospensione del rapporto di lavoro e ci si deve dedicare alla cura del familiare con handicap grave in base alla legge 104 articolo 3 comma 3.
Non lavorando, poi, la richiesta delle ferie appare insensata.
Per poter fruire di un periodo di ferie si deve, quindi, richiedere il congedo straordinario in maniera frazionata a giorni interi richiedendo le ferie tra un periodo e l’altro di congedo e facendo in modo che tra un periodo di congedo e le ferie, la fine delle ferie e il successivo periodo di congedo vi sia l’effettiva ripresa dell’attività lavorativa. In caso contrario il periodo di ferie sarà conteggiato nei giorni di congedo straordinario retribuito.

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