Congedo straordinario legge 104, il quesito di una nostra lettrice:

Buon giorno scusi il disturbo, stamattina sono stata ad un centro Caf per inoltrare domanda per un congedo straordinario retribuito per mia figlia per assistermi, avendo avuto un verbale dalla commissione dove mi riconosce Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3). Mi hanno risposto che non é possibile avendo un marito spetta a lui. Basita dalla risposta ho subito dichiarato mi separo. È mai possibile che non possa io scegliere chi mi stia accanto in questi brutti e forse ultimi momenti della mia vita? Mio marito non è portato, sta male al solo vedermi soffrire e io ho bisogno di persone positive accanto, come mia figlia. Perché non posso scegliere io con chi stare? Se faccio cambiare la residenza a mio marito è sufficiente dichiarare che mi ha abbandonato? O devo avere la separazione dal giudice? In questo caso non penso di avere il tempo.

Nel congedo straordinario legge 151 per assistere un familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), vige il diritto di priorità.

Questo diritto è vincolante.

Congedo Straordinario e Diritto di priorità

L’art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2011 ed entrato in vigore l’11 Agosto 2011, ha modificato l’art. 42 – comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76  (detta legge Cirinnà);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
  • e in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).

Per maggiori informazioni, consiglio di leggere: Congedo straordinario e diritto di priorità per assistere il familiare con legge 104

Conclusione

Mi dispiace, mi rendo conto, ma non basta cambiare la residenza di suo marito, nel diritto di priorità configura come il primo parente che deve occuparsi del coniuge.

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