Congedo straordinario con legge 104: Buonasera, ho fatto domanda di congedo straordinario per mio padre, invalido; anche mia madre è invalida al 67% con un omologa del tribunale che le riconosce l’invalidita al 74%. Abbiamo la stessa residenza. Potevano rigettarmi la richiesta? Posso fare ricorso o una nuova domanda di congedo? Porgo distinti saluti.

Congedo straordinario e diritto di priorità

Nel congedo straordinario vige il diritto di priorità, nello specifico:

L’art. 4 del Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n.119 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2011 ed entrato in vigore l’11 Agosto 2011, ha modificato l’art.

42 – comma 5 del decreto legislativo 151/2001. Le novità introdotte non hanno variato la platea dei fruitori, ma hanno stabilito un preciso ordine di priorità per l’accesso al beneficio che è fissato come segue:

  • coniuge convivente con la persona con disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158 del 18.4.2007) e componenti dell’unione civile conviventi equiparati al coniuge dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76  (detta legge Cirinnà);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i genitori anche adottivi;
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i figli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 19 del 26.1.2009);
  • in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano i fratelli conviventi (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 6.6.2005);
  • e in ultimo, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 203 del 18 luglio 2013).

L’ordine di priorità è vincolante.

La circolare INPS 32 del 6 Marzo 2012 (punto 3.1) in merito alla priorità di accesso al beneficio ribadisce che l’ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del beneficio, degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi.

Inoltre, l’INPS chiarisce che ai fini dell’individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, vanno prese in considerazione solo quelle a carattere permanente (ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n.

278/2000). Consiglio di leggere: Legge 104 e congedo a lavoro, certificazione delle patologie invalidanti

Conclusione

Le consiglio, se sua madre rientra nelle patologie invalidanti permanenti, come sopra menzionato, di fare ricorso e presentare la documentazione invalidante di sua madre, come specificato nell’articolo consigliato. Per il ricorso dovrà presentarlo tramite il patronato che le ha elaborato la prima pratica.

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