Sia tredicesima sia la quattordicesima, laddove previsto, vanno sempre pagate durante il congedo straordinario. Tanto per il datore di lavoro privato che per quello pubblico. A chiarirlo è l’Inps con una nota con la quale viene fatta chiarezza sul calcolo delle spettanze al lavoratore dipendente durante le assenze contemplate durante il periodo di fruizione del congedo straordinario.

Con il messaggio n. 30 del 4 gennaio 2024, l’Inps richiama l’attenzione dei datori di lavoro sui criteri di calcolo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità riguardo all’indennità per congedo straordinario.

Più precisamente, la fruizione del periodo di astensione biennale non riduce minimamente la retribuzione del lavoratore. L’indennità è equivalente all’ultima busta paga percepita prima di assentarsi dal lavoro, con tutte le voci dello stipendio e quindi anche della tredicesima mensilità.

Congedo straordinario cos’è e come funziona

Viene così fatta chiarezza su una questione che aveva sollevato molti dubbi da parte dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori che si astengono dal lavoro per assistere familiari disabili. Ma come funziona esattamente questo tipo di assenza retribuita?

Ebbene, per chi non lo sapesse, il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito, concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La durata è di due anni nell’arco della vita lavorativa, e può essere fruito anche in maniera frazionata. Possono richiedere il congedo straordinario i seguenti familiari del disabile grave:

  • coniuge;
  • parenti entro il terzo grado di parentela o entro il secondo grado di affinità, conviventi con il disabile;
  • parenti entro il quarto grado di parentela o entro il secondo grado di affinità, non conviventi con il disabile, qualora i genitori o il coniuge del disabile siano impossibilitati a fruire del congedo.

La domanda di congedo straordinario deve essere presentata dall’avente diritto all’Inps entro 30 giorni dall’inizio del periodo di assenza dal lavoro.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante la condizione di disabilità del familiare e il rapporto di parentela o affinità con lo stesso.

Il congedo straordinario è un importante strumento di sostegno alle famiglie che assistono familiari con disabilità grave. Consente ai lavoratori dipendenti di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa, garantendo al disabile l’assistenza necessaria.

Indennità e tredicesima

Durante il periodo di congedo straordinario, il lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita, comprensiva di tredicesima mensilità e di eventuali premi o altri compensi periodici. Come spiega meglio l’Inps nel messaggio citato all’inizio:

“durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa”.

Pertanto, durante il periodo di congedo straordinario, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.).

Sono esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, quelli più propriamente legati alla presenza. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Riassumendo…

  • Durante il periodo di godimento del congedo straordinario spetta la tredicesima e anche la quattordicesima laddove riconosciuta.
  • L’indennità Inps pagata durante il periodo di assenza per assistere persone disabili è equiparata all’ultimo stipendio del lavoratore.
  • Il congedo straordinario ha durata massima di 2 anni e può essere fruito anche parzialmente.