Noi non abitiamo delle regioni. Noi non abitiamo nemmeno la Terra. Il cuore di coloro che amiamo è la nostra vera casa“, affermava Christian Bobin. In effetti non sono le quattro mura di una struttura a essere la nostra casa, bensì il posto in cui possiamo essere sempre noi stessi, al fianco delle persone a noi care. Peccato che alle prese con i vari impegni quotidiani possa capitare a tutti, prima o poi, di avvertire quasi un senso di smarrimento.

Quest’ultimo causato dalle difficoltà che si riscontrano nel riuscire a conciliare gli impegni della vita privata con quelli professionali.

Lo sanno bene le persone che si ritrovano a prestare assistenza a un famigliare con disabilità, che possono essere costretti in determinati casi a doversi assentare per un lungo periodo di tempo da lavoro.

Legge 104, permessi e congedo straordinario

Ebbene, i soggetti che devono assistere un famigliare con handicap grave e non autosufficiente hanno diritto di usufruire dei permessi 104 e del congedo straordinario. Nel primo caso si ha diritto a tre giorni di permessi retribuiti al mese che possono essere frazionati anche a ore. Per quanto concerne il congedo straordinario, invece, è possibile assentarsi dal posto di lavoro per un periodo massimo pari a due anni.

Possono beneficiare di tali agevolazioni i genitori, il coniuge, il convivente in caso di unione civile, parenti e affini entro il 2° grado oppure, in casi particolari, anche fino al 3° grado. Quest’ultimi possono richiedere di usufruire dei permessi Legge 104 o congedo straordinario se i soggetti prima citati risultano invalidi, abbiano almeno 65 anni o siano deceduti.

Residenza temporanea: è obbligatorio cambiare il medico di base?

Come riportato sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per poter usufruire del congedo straordinario:

“La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso”.

Per poter beneficiare del congedo straordinario, quindi, il lavoratore interessato deve vivere sotto lo stesso tetto del famigliare a cui presta assistenza.

La convivenza, è bene sottolineare, è accertata dalla residenza. In tale ambito è possibile optare per la cosiddetta residenza temporanea. Come si evince dal sito del Ministro per la Pubblica Amministrazione, infatti:

“Per la concessione di permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 occorre riferirsi alla residenza della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio. Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, l’amministrazione può considerare anche la dimora temporanea attestata però mediante la relativa dichiarazione sostitutiva”.

Con il termine residenza temporanea si fa riferimento alla permanenza in un luogo per non più di 12 mesi a carattere non occasionale. A tal fine è necessario chiedere l’iscrizione al Registro dei residenti temporanei. Ma bisogna anche cambiare il medico di base? Ebbene, la risposta è no.

In base alla normativa vigente, infatti, non vi è alcun obbligo in merito. Se il cambio di residenza è temporaneo è possibile continuare ad avere il medico del Comune di residenza ordinaria. In caso di necessità, comunque, è possibile far affidamento al servizio di continuità assistenziale oppure alla guardia medica.